Cessazione materia contendere e soccombenza virtuale su riliquidazione art 54 (Corte dei Conti Sez. II App. n. 313 del 31.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta riliquidazione del trattamento pensionistico, con applicazione sulla quota retributiva dell’aliquota di rendimento annuo del 2,44% per gli anni di anzianità maturati fino al 31 dicembre 1995, integra gli estremi della cessazione della materia del contendere, sempre che le parti si diano reciprocamente atto del mutamento della situazione sostanziale e rassegnino conformi conclusioni. Il giudice non è vincolato alla richiesta di condanna alle spese fondata sulla soccombenza virtuale: quando la questione di diritto è stata definita dalle Sezioni riunite solo in epoca successiva al giudizio di primo grado, la compensazione integrale delle spese costituisce esito coerente con la novità della questione. L’assenza del difensore all’udienza non impone il rinvio ex art. 196 c.g.c., ove la memoria depositata manifesti l’intendimento a far definire il giudizio.

Il Fatto

Due appartenenti alla Guardia di finanza, cessati dal servizio con oltre venti anni di anzianità e titolari di pensione liquidata con il sistema misto, hanno chiesto la rideterminazione del trattamento in godimento con applicazione, sin dalla data del congedo, dell’aliquota di rendimento del 44% di cui all’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 sulla quota calcolata con il metodo retributivo. Entrambi vantavano, al 31 dicembre 1995, un’anzianità inferiore a quindici anni.

La Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, in composizione monocratica, ha rigettato il ricorso proprio in ragione del difetto di tale requisito, compensando le spese. Avverso la decisione i pensionati hanno proposto appello, invocando la violazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 e richiamando le sentenze delle Sezioni riunite n. 1/QM/2021 e n. 12/QM/2021. Costituitosi l’INPS, l’Istituto ha rappresentato di avere già provveduto alla riliquidazione dei trattamenti e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio affronta il profilo processuale dell’assenza del difensore degli appellanti all’udienza del 10 dicembre 2024. La Corte esclude la necessità del rinvio ex art. 196 c.g.c. e richiama la propria giurisprudenza (Corte conti, Sez. II App., n. 241/2024 e n. 82/2024): la norma contempera la regolarità del contraddittorio con la ragionevole durata del processo, entrambi presidiati dall’art. 111, commi 2 e 3, Cost. Nel caso concreto il difensore, pur non comparso, ha depositato memoria manifestando l’intendimento a che il giudizio passi in decisione: lo scopo della disposizione è dunque realizzato.

Nel merito, la Corte ricostruisce l’istituto della cessazione della materia del contendere secondo la giurisprudenza richiamata (Cass. Sez. L. n. 16886/2015, Cass. Sez. 3 n. 16891/2021, Corte conti, Sez. II App. n. 235/2023). Essa presuppone il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio per la sopravvenienza di atti o fatti idonei a eliminare ogni ragione di contrasto e a rendere inutile una pronuncia sull’oggetto della controversia, con reciproco riconoscimento delle parti.

Nel caso di specie l’INPS ha documentato la riliquidazione dei trattamenti di entrambi gli appellanti con applicazione, sulla quota retributiva, dell’aliquota annua del 2,44% per gli anni maturati fino al 31 dicembre 1995; la difesa degli appellanti ha preso atto della rideterminazione e ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti della declaratoria. Le condizioni risultano pertanto integrate.

Quanto alle spese, la Corte supera la richiesta degli appellanti di condanna dell’Istituto in applicazione del principio della soccombenza virtuale. Il Collegio osserva che la spettanza dell’aliquota in favore dei militari “under 15” è stata definita solo con la sentenza n. 12/QM/2021 delle Sezioni riunite, depositata il 9 settembre 2021, dunque in epoca successiva alla sentenza di primo grado qui gravata. Su questa base dispone la compensazione integrale delle spese del giudizio e dichiara la cessazione della materia del contendere.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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