Trasferimento all’Inps della Gestione sostitutiva Inpgi e sostenibilità della Gestione separata (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 176 del 24.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti previdenziali privatizzati accerta l’attuazione del processo di trasferimento delle funzioni previdenziali all’Inps disposto dall’art. 1, comma 103, legge n. 234/2021, verificando il rispetto del regime transitorio e la corretta imputazione delle poste attive e passive. Il giudizio di sostenibilità si fonda sul bilancio tecnico attuariale e sul raffronto tra contributi e prestazioni: la Gestione separata dell’Inpgi chiude l’esercizio 2022 con avanzo e saldo previdenziale positivamente sostenibile nel cinquantennio. La Sezione rileva il permanere di criticità nella Gestione sostitutiva, chiusa al 30 giugno 2022 con disavanzo coperto dalla riserva IVS, e segnala l’eccessivo ricorso agli affidamenti diretti nell’attività contrattuale.

Il Fatto

La Corte dei conti riferisce al Parlamento, ai sensi dell’art. 7, legge n. 259/1958, sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola” per l’esercizio 2022. La Gestione sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria, destinata alla tutela dei giornalisti professionisti e praticanti con rapporto di lavoro subordinato, era da anni in crisi strutturale per il calo del mercato editoriale e delle entrate contributive. I tentativi di riequilibrio adottati a partire dal 2015 si sono rivelati inidonei a ripristinare la stabilità. La vicenda viene sottoposta al controllo in occasione del trasferimento all’Inps della funzione previdenziale della sola Gestione sostitutiva.

La Motivazione della Corte

L’art. 1, comma 103, legge n. 234/2021 ha previsto che, con effetto dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale della Gestione sostitutiva fosse trasferita all’Inps, che vi è succeduto nei rapporti attivi e passivi, uniformando il regime pensionistico dei giornalisti dipendenti a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Il comma 115 ha imposto agli organi dell’Inpgi di adottare, entro il 30 settembre 2022, il rendiconto al 30 giugno 2022 e di trasferire all’Inps le risorse strumentali e finanziarie di competenza della gestione.

La Corte ricostruisce gli effetti patrimoniali del passaggio. Il rendiconto di chiusura evidenzia un patrimonio netto di 851.711.802 euro, composto dalla riserva IVS per 942.924.001 euro e dalla riserva generale per 16.427.410 euro; il disavanzo semestrale di 107.639.609 euro è stato interamente coperto mediante l’utilizzo della riserva IVS. Il risultato complessivo di esercizio registra un disavanzo di 107,640 milioni, in miglioramento di 93,530 milioni rispetto all’anno precedente.

La Sezione esamina l’andamento della gestione previdenziale. Il rapporto tra iscritti attivi e pensioni scende a 1,42, con una flessione in linea con il trend avviato dal 2016. Il saldo tra contributi e prestazioni obbligatorie resta negativo per 114,881 milioni al 30 giugno 2022, pur migliorando rispetto al risultato del 2021. La Corte rileva che i ricavi da contribuzione si riferiscono alle mensilità da gennaio a maggio 2022, secondo l’accordo tecnico gestionale convenuto con l’Inps, mentre i costi previdenziali coprono l’intero semestre.

Sulla Gestione separata, divenuta autonoma dal 1° luglio 2022, la Corte dà atto dell’avanzo di esercizio di 41.768.943 euro, in flessione di 4.700.177 euro per la diminuzione dei proventi previdenziali e l’aumento degli oneri. Il bilancio tecnico al 31 dicembre 2021 mostra risultati pienamente sostenibili: il saldo previdenziale resta positivo nel cinquantennio, pari al 2071 a 69,35 milioni, mentre il saldo totale ammonta a 422,88 milioni. Il rapporto patrimonio/riserva legale nel 2071 risulta pari a 8,9.

Sul versante organizzativo, la Corte ricorda che, stante l’inerzia dell’Ente, il commissario ad acta, nominato ai sensi del comma 116-bis, ha adottato il nuovo statuto, approvato dai Ministeri vigilanti e in vigore dal 1° febbraio 2024, con la rinnovata struttura organica. Quanto all’attività negoziale, la Sezione segnala il ricorso pressoché esclusivo agli affidamenti diretti, pari a 124 procedure su 125, e richiama l’esigenza di una motivata ponderazione dei requisiti del fornitore e del rispetto del divieto di frazionamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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