Danno da disservizio e da concorrenza assorbiti dal danno da tangente (Corte dei Conti Sez. II App. n. 310 del 31.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il danno da disservizio è configurabile solo quando sia provata l’esistenza di costi ulteriori e necessari a colmare il vuoto organizzativo determinatosi per effetto della condotta illecita, non essendo sufficiente la generica attività di riorganizzazione o di controllo dell’amministrazione. Il danno da tangente e il danno alla concorrenza, accomunati dalla medesima matrice causale, sono tra loro assorbibili, a condizione che la posta a carico sia di importo tale da comprendere anche la seconda, ferma la risarcibilità di quest’ultima per la parte eccedente. La confisca del profitto del reato non incide sull’interesse risarcitorio dell’amministrazione. La sentenza a pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. è autonomamente valutabile dal giudice contabile anche dopo la riforma Cartabia. La costituzione di parte civile nel processo penale ha efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell’art. 2945, comma 2, cod. civ.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un procedimento penale avviato per associazione a delinquere e numerose ipotesi di corruzione. Nello svolgimento dei rispettivi compiti di dipendenti dell’ente, negli anni tra il 2011 e il 2015, gli appellanti avevano posto in essere condotte dirette a favorire alcune ditte nelle procedure di affidamento di lavori pubblici dietro percezione di tangenti. Il primo giudice contabile, respinta l’eccezione di prescrizione, li aveva condannati a titolo di danno patrimoniale da disservizio, da tangente, alla concorrenza e non patrimoniale all’immagine.
Avverso tale decisione tutti i soccombenti hanno proposto appello, principale e incidentale, dolendosi della prescrizione, della insussistenza delle singole poste risarcitorie, del difetto di giurisdizione sul danno all’immagine e della improcedibilità dell’azione alla luce della legge n. 150/2022. La Procura generale ha concluso per la conferma, precisando che il danno alla concorrenza va riferito al solo appellante principale.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte dispone la riunione degli appelli, proposti avverso la medesima sentenza ai sensi dell’art. 184, comma 1, c.g.c. Quanto all’istanza istruttoria, rileva che gli interessati hanno dichiarato di non avere più interesse, avendo preso visione dei documenti, e conferma l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione.
Il motivo è respinto sul rilievo che la costituzione di parte civile dell’ente nel processo penale assume efficacia interruttiva nei confronti della Procura della Corte dei conti, efficacia che permane fino al passaggio in giudicato della sentenza definitoria. Nel caso di danno imputabile a più danneggianti in solido opera inoltre l’art. 1310 cod. civ., con efficacia interruttiva anche verso gli altri condebitori.
Sul danno da disservizio la Corte accoglie il gravame. La giurisprudenza d’appello richiede che siano comprovati costi ulteriori e necessari, quali conseguenze immediate e dirette dell’illecito ex art. 1223 cod. civ. Nel caso concreto non è provato che le iniziative assunte dall’amministrazione si siano tradotte in costi inutili, piuttosto che in ordinaria riorganizzazione o in iniziative di controllo. La sentenza è riformata sul punto.
Il danno da tangente è invece confermato. La confisca del profitto costituisce pena accessoria priva di natura risarcitoria e non fa venir meno l’interesse dell’amministrazione. Quanto alle deduzioni sull’offerta più bassa, la Corte ritiene che l’esiguità del ribasso marginale non escluda che le utilità accertate in sede penale si siano traslate sull’ente.
Sul danno alla concorrenza la sentenza non merita conferma. La Procura generale ha evidenziato l’estraneità di un appellante alle gare contestate, ed è escluso dall’addebito. Per l’altro, poiché il danno da tangente e quello da concorrenza condividono la stessa matrice causale, l’addebito di una posta assorbe l’altra; essendo il danno da tangente di importo superiore, quello da concorrenza non è confermato.
Quanto al danno all’immagine, la Corte afferma la giurisdizione del giudice contabile, essendo l’ente di natura pubblica secondo la giurisprudenza di legittimità, e richiama l’art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009. La sentenza a pena concordata resta autonomamente valutabile dal giudice contabile, anche con il nuovo art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen. La risonanza mediatica è incontestabile e il termine di trenta giorni non ha carattere perentorio.
Nota della Redazione
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