Cessazione materia contendere e soccombenza virtuale nel ricalcolo pensione militare (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 148 del 23.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, la sopravvenuta riliquidazione del trattamento da parte dell’INPS determina la cessazione della materia del contendere, venendo meno l’interesse alla decisione sulla pretesa sostanziale. Tuttavia, la definizione del giudizio in rito non preclude la condanna dell’Ente previdenziale al pagamento delle spese di difesa. Opera, in tal caso, il principio della soccombenza virtuale, che consente di valutare la fondatezza della pretesa originaria. L’inerzia dell’amministrazione, che avrebbe potuto riconoscere quanto dovuto prima della proposizione dell’azione giudiziale, giustifica la condanna alle spese. Il principio trova applicazione anche quando la riliquidazione avvenga in corso di causa, in conformità a un indirizzo giurisprudenziale già consolidato.
Il Fatto
Il ricorrente, sottufficiale del Ministero della Difesa collocato in congedo assoluto, è titolare di un trattamento pensionistico calcolato con il sistema misto. Ha chiesto all’INPS il ricalcolo della pensione, invocando l’applicazione dell’aliquota di rendimento del 44% prevista dall’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973 per la quota retributiva, in luogo del coefficiente del 35% applicato dall’Ente.
L’INPS ha confermato il provvedimento di liquidazione, richiamando la sentenza delle Sezioni Riunite n. 1/2021 e la circolare n. 199 del 29.12.2021, che individuano nel 2,44% annuo il coefficiente applicabile alle anzianità maturate al 31.12.1995. Il ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti per accertare il proprio diritto. In corso di giudizio l’INPS ha riliquidato il trattamento con il cedolino di maggio 2025, chiedendo la cessazione della materia del contendere. Anche il ricorrente ha aderito, invocando la condanna alle spese per soccombenza virtuale.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha rilevato che, a seguito della riliquidazione operata dall’INPS in pendenza di giudizio, è venuto meno l’interesse del ricorrente alla pronuncia sulla pretesa sostanziale. Sussistono pertanto i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere, come concordemente invocato dalle parti all’udienza.
La definizione in rito non esaurisce però il thema decidendum. Il ricorrente ha chiesto la condanna dell’Ente al pagamento delle spese, fondandola sul principio della soccombenza virtuale. La Corte ha accolto tale richiesta, verificando la fondatezza della pretesa originaria sulla base degli atti di causa.
La circolare INPS n. 199 del 2021, emanata in attuazione della sentenza delle Sezioni Riunite n. 1/2021, confermava il riconoscimento del coefficiente annuo del 2,44% alle anzianità maturate al 31.12.1995. L’Ente avrebbe quindi potuto adeguare il trattamento pensionistico ben prima della proposizione del ricorso, come riconosciuto dalla stessa amministrazione in sede di riliquidazione.
L’elemento decisivo è l’inerzia dell’amministrazione previdenziale. La Corte ha osservato che l’INPS avrebbe potuto riconoscere quanto spettante al ricorrente prima dell’azione giudiziale, in ragione della riconosciuta fondatezza della pretesa. Tale condotta omissiva integra il presupposto della soccombenza virtuale e giustifica la condanna alle spese di difesa.
La Corte ha così dichiarato la cessazione della materia del contendere e condannato l’INPS al pagamento delle spese legali in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario, liquidate in € 400,00 oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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