Discarico dell’agente contabile TEFA per compensazione tra esercizi (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 82 del 23.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, le irregolarità consistenti nella tardiva esecuzione dei riversamenti e nella errata imputazione delle somme ai singoli esercizi non impediscono il discarico dell’agente contabile quando non emerga alcun ammanco nella gestione. Il maggior versamento operato per l’esercizio precedente, ove riconducibile anche alle somme dovute per l’esercizio successivo, compensa il minor riversamento e gli interessi legali maturati per il ritardo, restando salve le valutazioni della Procura regionale sui profili di responsabilità amministrativa ai sensi dell’art. 1, co. 1-bis, l. n. 20/1994.

Il Fatto

Il giudizio trae origine dalla relazione di irregolarità relativa al conto giudiziale reso, per l’esercizio 2016, dall’agente contabile incaricato della riscossione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (TEFA) per un comune della provincia di Lucca. Il conto, parificato dalla Provincia, era stato inizialmente escluso dal discarico per la dubbia determinazione dell’importo dovuto, per il riversamento contestato tra i due Enti e per il ritardo nel pagamento.

Dopo la restituzione degli atti al relatore ex art. 149, co. 1, c.g.c., l’istruttoria integrativa ha consentito di ricostruire gli importi effettivamente incassati e riversati. Il Magistrato istruttore ha quindi chiesto di dichiarare l’irregolarità della gestione contabile senza addebiti a carico dell’agente. Il pubblico ministero ha invece contestato la possibilità di operare una compensazione tra conti riferiti ad annualità diverse, chiedendo la condanna al riversamento del differenziale.

La Motivazione della Corte

La disciplina del tributo si rinviene nell’art. 19 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Il comma 5 dell’articolo prevede che il tributo sia liquidato e iscritto a ruolo dai comuni contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e che al comune spetti una commissione dello 0,30 per cento delle somme riscosse.

Da tale assetto la Sezione deduce che l’Ente comunale che provveda direttamente alla riscossione del TEFA assume la qualità di agente contabile della Provincia, titolare del tributo. Il conto depositato non risultava in pareggio, esponendo incassi per 60.053,77 euro e nessun riversamento.

L’istruttoria ha però accertato che il Comune aveva correttamente determinato l’importo, decurtando dalla base di calcolo le somme non effettivamente riscosse e quelle non afferenti ai tributi in esame. I riversamenti, per complessivi 59.858,01 euro, risultano inferiori di 15,60 euro rispetto al dovuto, pari a 59.873,61 euro, al netto della commissione di 180,16 euro.

La Sezione rileva quindi irregolarità sia nella compilazione del modello di conto, sia nel rispetto delle tempistiche, avendo i versamenti ecceduto il termine regolamentare ed essendo stati operati il 27.12.2018. Il tardivo riversamento ha generato interessi quantificati in 237,47 euro, richiesti dalla Provincia.

Tali irregolarità non ostano però al discarico. Il Collegio, accertato in separato giudizio che per il 2015 il Comune aveva riversato alla Provincia somme superiori al dovuto per 581,01 euro, ritiene che la discrepanza tra incassi e trasferimenti per il 2016 sia ascrivibile a una non corretta imputazione delle somme ai singoli esercizi. Il trasferimento del 2015 comprende quindi anche le somme afferenti al 2016, assorbendo il minor versamento e gli interessi legali.

La Sezione dichiara pertanto il discarico dell’agente contabile, disponendo che le Amministrazioni regolino formalmente le partite contabili delle due annualità e compensando le spese per la novità delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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