Rito abbreviato contabile e integrale risarcimento del danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 109 del 09.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa, la definizione con rito abbreviato presuppone la determinazione della somma dovuta con decreto del Collegio ai sensi dell’art. 130 c.g.c. e il suo tempestivo versamento in favore dell’amministrazione danneggiata. Accertato il pagamento nei termini fissati con il decreto, mediante documentazione idonea e con l’adesione del pubblico ministero contabile, il giudizio è definito ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c. e deve dichiararsi che nulla è più dovuto dal convenuto. La definizione anticipata presuppone la verificata corrispondenza tra la somma versata e quella indicata nel decreto di ammissione, restando la regolarità del pagamento oggetto di controllo in camera di consiglio.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte ha chiamato in giudizio due militari della Guardia di Finanza, un Brigadiere e un Colonnello, per sentirli condannare al risarcimento del danno cagionato al Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’addebito riguardava un’ipotesi di assenteismo, di indebita erogazione di emolumenti stipendiali e di abuso d’ufficio, con quantificazione complessiva del danno in euro 222.374,82.
Il convenuto di grado inferiore si è costituito, rappresentando di avere già integralmente risarcito il danno patrimoniale diretto, pari a euro 20.818,23, e chiedendo la definizione con rito abbreviato mediante il pagamento di euro 12.490,94, corrispondente al trenta per cento della richiesta relativa al danno all’immagine. Il Collegio ha accolto la richiesta con decreto n. 7/2024, fissando in trenta giorni il termine per il versamento e in data anteriore all’udienza del 25 settembre 2024 il deposito della documentazione attestante il pagamento.
La Motivazione della Corte
La questione decisa attiene ai presupposti di definizione del giudizio contabile con il rito abbreviato disciplinato dall’art. 130 c.g.c. Il Collegio ha verificato anzitutto la sussistenza del titolo per l’accesso al rito, già accertata con il decreto di ammissione, e successivamente la tempestività e l’effettività del pagamento della somma ivi determinata.
Sul punto la Corte ha dato rilievo alla quietanza dell’erario della Tesoreria di Torino in data 28 maggio 2024, attestante l’avvenuto versamento tramite bonifico dell’importo di euro 12.490,94. La documentazione prodotta è stata ritenuta idonea a comprovare in maniera certa e definitiva l’esecuzione del pagamento, secondo l’onere imposto dal decreto.
La regolarità e l’adeguatezza della documentazione sono state verificate in camera di consiglio del 25 settembre 2024 con l’adesione del pubblico ministero contabile. Ricorrendo tali presupposti, il Collegio ha definito il giudizio ai sensi dell’art. 130, commi 7 e 8, c.g.c.
La conseguenza processuale è la declaratoria che nulla è più dovuto dal convenuto. La Corte ha inoltre disposto l’integrale compensazione delle spese di lite, ravvisandone la giustificazione nella peculiarità della fattispecie, e ha mandato alla segreteria per le comunicazioni di rito. Con separata disposizione è stata ordinata l’annotazione ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003, con omissione delle generalità in caso di diffusione.
Nota della Redazione
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