Cessazione della materia del contendere e spese nella pensione di reversibilità (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 71 del 03.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, la circostanza che l’ente previdenziale abbia riconosciuto in via amministrativa la prestazione richiesta in giudizio, con integrale pagamento degli arretrati, determina la cessazione della materia del contendere quando le parti vi concordino e il giudice ne accerti il fondamento. Tale esito non preclude la condanna dell’ente alle spese di lite, giacché la sopravvenuta satisfazione della pretesa attorea ne evidenzia la soccombenza virtuale. La liquidazione può tuttavia essere contenuta in misura ridotta in ragione della sollecita definizione del giudizio, quale criterio di moderazione discrezionale del giudice.
Il Fatto
Il ricorrente, in qualità di tutore di una persona maggiorenne permanentemente inabile al lavoro, ha adito la Sezione giurisdizionale regionale per la Campania chiedendo il riconoscimento della pensione di reversibilità della pensione di vecchiaia già spettante alla madre della tutelata, deceduta nell’aprile 2020. La prestazione era stata in origine concessa alla madre in reversibilità della pensione del marito, deceduto nel 2013.
Il ricorrente ha dedotto che la tutelata, pur maggiorenne, era stata a carico della madre fino al decesso di questa. Costituitosi in giudizio, l’INPS ha rappresentato che nel febbraio 2023 la pensione era stata attribuita con pagamento degli arretrati, così determinando la cessazione della materia del contendere, concordata dalle parti all’udienza del 25 settembre 2024.
La Motivazione della Corte
La questione decisa attiene agli effetti processuali ed economici del sopravvenuto riconoscimento amministrativo della prestazione richiesta in giudizio. Il giudice ha preso atto del concordato intervento delle parti sulla cessazione della materia del contendere e ha verificato la corrispondenza tra la pretesa dedotta e la prestazione nel frattempo attribuita.
La Corte ha desunto la satisfazione dell’interesse attoreo dall’entità degli arretrati corrisposti, che depone per il riconoscimento della reversibilità a decorrere dalla data di morte della madre. La cessazione della materia del contendere è dunque dichiarata non come mero effetto dell’accordo, ma previo riscontro della sopravvenuta realizzazione della pretesa sostanziale.
Sul piano delle spese, il giudice ha rilevato la soccombenza virtuale dell’INPS, che aveva dato causa al giudizio e lo aveva definito solo in corso di causa. Ha tuttavia contenuto la liquidazione in 1.000 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all’IVA, valorizzando la sollecita definizione del giudizio quale criterio di moderazione.
La Corte ha inoltre disposto la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario nel ricorso introduttivo, applicando il principio per cui la pronuncia sulle spese segue l’esito virtuale del rapporto e la volontà della parte processuale.
Nota della Redazione
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