Indebito pensionistico INPS e difetto di giurisdizione contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 361 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di rapporto pensionistico, la giurisdizione della Corte dei conti riguarda esclusivamente le controversie concernenti il diritto o la misura di una pensione pubblica o le questioni ad essa funzionali. La controversia sugli atti di recupero di ratei erogati e indebitamente percepiti appartiene al giudice contabile solo se, dell’indebito controverso, occorre accertare in giudizio l’an e/o il quantum del rapporto pensionistico, non anche quando si discuta soltanto della sussistenza o meno dei presupposti e delle condizioni di legge per il recupero di un indebito incontroverso nell’an e nel quantum. Deve quindi distinguersi l’azione diretta a contestare l’illegittimità del recupero sulla base dei presupposti e delle condizioni di legge che lo consentono — che lascia fuori dal contendere l’an e il quantum del rapporto pensionistico — dall’azione che mira a determinare esattamente l’an e il quantum della pensione da erogare. Solo in tale ultimo caso opera il principio di esclusività della giurisdizione contabile.

Il Fatto

Un pensionato, già collocato in congedo per riforma con decorrenza dal 31/10/1994 e titolare di trattamento iscrizione n. 10146788, riceveva dall’INPS di Napoli, il 28/9/2020, una richiesta di rifusione di indebito pensionistico. La comunicazione prevedeva la revoca della precedente ritenuta di € 96,68 e l’applicazione di una nuova trattenuta di € 484,74, con scadenza anticipata da dicembre 2050 a novembre 2026, per complessive settantadue rate mensili. Il ricorrente proponeva ricorso amministrativo il 23/3/2022, senza ottenere riscontro, e quindi adiva la Corte dei conti per l’annullamento della richiesta.

Dopo un lungo contraddittorio istruttorio, caratterizzato dal mancato deposito del fascicolo amministrativo da parte dell’INPS, l’Istituto annullava l’indebito e restituiva le trattenute nei limiti della prescrizione quinquennale, a partire da agosto 2017, con € 28.200,88 liquidati nella voce arretrati netti del cedolino di febbraio 2025. Con note di udienza dell’11/11/2025 la difesa del ricorrente eccepiva il difetto di giurisdizione contabile, chiedendo in subordine la restituzione da agosto 2012.

La Motivazione della Corte

Il giudice monocratico dichiara ex officio il difetto di giurisdizione contabile in favore del giudice ordinario, in adesione a quanto prospettato dalla stessa parte nelle note di udienza. Il principio applicato è quello stabilito dalle SS. UU. Civ. della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9443/2025 del 10/4/2025.

Il percorso argomentativo muove dall’orientamento consolidato che riconosce carattere esclusivo alla giurisdizione contabile in materia di pensioni, in quanto radicata sul criterio di collegamento per “materia”. In tale ambito ricadono le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisce elemento identificativo del petitum sostanziale, come quelle sulla sussistenza del diritto a pensione e sul recupero di assegni già versati. Il richiamo è alla pronuncia delle SS. UU. n. 12722/2005.

La Corte contabile opera poi la distinzione decisiva: quando l’ente previdenziale agisce per la ripetizione di un indebito, occorre stabilire se il petitum attenga direttamente al diritto a percepire una pensione pubblica o a questioni connesse al rapporto pensionistico, secondo il criterio indicato da Cass., Sez. un. n. 9436/2023.

Nel caso concreto il ricorrente non contesta i presupposti di fatto e di diritto dell’indebito — peraltro mai esplicitati nella richiesta di restituzione né nelle memorie dell’Istituto — e quindi non discute l’an e il quantum del credito. Egli si limita a eccepire l’irripetibilità della somma per illegittimità del provvedimento di recupero, correlata a difetto motivazionale e a errata determinazione in eccesso della trattenuta.

Pertanto la controversia ha ad oggetto soltanto l’accertamento delle condizioni che legittimano o meno il recupero di quanto erogato a titolo di trattamento pensionistico, e non l’originario rapporto pensionistico nei suoi elementi quantitativi. La giurisdizione appartiene dunque al giudice ordinario. Le spese di lite sono integralmente compensate, trattandosi di definizione su questione di giurisdizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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