Incarichi a pensionati: divieto tassativo e attività di affiancamento (Corte dei Conti Sez. contr. Molise n. 34 del 04.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di attribuire incarichi a soggetti collocati in quiescenza, posto dall’art. 5, comma 9, d.l. n. 95/2012, ha carattere tassativo e non tollera interpretazione estensiva o analogica. Le sole fattispecie vietate sono gli incarichi di studio e di consulenza, gli incarichi dirigenziali o direttivi e le cariche in organi di governo delle amministrazioni e degli enti controllati. Ne resta fuori l’attività di formazione operativa, affiancamento, supporto e assistenza resa al personale neoassunto, purché di mera condivisione dell’esperienza maturata e priva di competenze specialistiche. Tale attività, se non si sostanzia in studio o consulenza, non integra la fattispecie vietata e può essere retribuita, nel rispetto dei limiti dell’art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune ha chiesto alla Sezione regionale di controllo un parere sulla possibilità di conferire un incarico retribuito a un dipendente collocato in quiescenza per raggiungimento dell’età pensionabile. L’istante ha rappresentato che il Responsabile di un servizio comunale, cessato dal servizio, aveva manifestato disponibilità a fornire attività di formazione operativa, affiancamento, supporto e assistenza al personale neoassunto del medesimo ufficio, per un periodo circoscritto e dietro corrispettivo.
Il quesito riguardava la sussistenza del divieto di conferire incarichi a titolari di trattamento pensionistico da parte dell’amministrazione di provenienza, con cui il soggetto aveva avuto rapporti di lavoro o impiego nel quinquennio precedente la cessazione. La questione è thus giunta alla Corte per la relativa interpretazione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Sezione ha verificato l’ammissibilità della richiesta. Sotto il profilo soggettivo, essa è stata ritenuta ammissibile perché sottoscritta dal Sindaco, organo titolare della rappresentanza legale dell’Ente ai sensi dell’art. 50 T.U.E.L.. Sul piano oggettivo, la Corte ha ricondotto la materia del personale alla contabilità pubblica in senso dinamico, in quanto i limiti e i divieti in tema di spesa per il personale incidono sugli equilibri di bilancio e sulle finalità di coordinamento della finanza pubblica.
Nel merito, il Collegio ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, muovendo dall’art. 5, comma 9, d.l. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012. Tale disposizione vieta alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori, privati o pubblici, collocati in quiescenza, nonché di conferire incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo, ad eccezione di specifiche ipotesi. Gli incarichi e le collaborazioni sono comunque consentiti a titolo gratuito; per i soli incarichi dirigenziali e direttivi la durata non può superare l’anno, senza proroga né rinnovo.
La Corte ha richiamato la giurisprudenza costituzionale e contabile secondo cui la norma persegue finalità di contenimento della spesa, di ricambio generazionale e di prevenzione di fenomeni corruttivi, come affermato dalla Corte cost. n. 124/2017. Ha poi valorizzato il criterio della stretta interpretazione, ribadito dalle circolari della Funzione Pubblica e dalla delibera della Sezione centrale di controllo di legittimità SCCLEG 23/2014/PREV: essendo norma limitatrice di diritti, il divieto non ammette operazioni ermeneutiche estensive fondate sull’analogia. La limitazione trova giustificazione solo in presenza di un apprezzabile interesse pubblico, secondo le sentenze della Corte cost. n. 566 del 1989, n. 406 del 1995 e n. 33 del 2013.
Il Collegio ha inoltre richiamato la pronuncia della Corte di giustizia 2 aprile 2020, C-670/18, che ha ritenuto non contraria al principio di non discriminazione per età la limitazione dei diritti dei soggetti in quiescenza, purché persegua uno scopo legittimo di politica dell’occupazione e i mezzi impiegati siano idonei e necessari, non potendo la sola esigenza di contenimento della spesa giustificare la discriminazione.
Sulla scorta di plurimi precedenti delle Sezioni regionali — Basilicata n. 38/2018/PAR, Lombardia n. 126/2022/PAR, Liguria n. 66/2023/PAR e Lazio n. 88/2023/PAR — la Corte ha escluso che l’attività di supporto, affiancamento e assistenza rientri nell’ambito applicativo della disposizione, purché si differenzi dallo studio e dalla consulenza. Si deve trattare di attività caratterizzata, in negativo, dalla mancanza di competenze specialistiche, che non confluisca in una relazione illustrativa né implichi la formulazione di un giudizio da parte di un esperto di comprovata esperienza. Nella specie, non sussistono ragioni per discostarsi da tale orientamento.
Nota della Redazione
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