Cessazione della materia per sopravvenuta riliquidazione e soccombenza virtuale (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 151 del 12.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando sopravvenga un fatto obiettivo, posteriore alla domanda giudiziale, che elimini in concreto il contrasto tra le parti, facendo venir meno ogni interesse alla pronuncia di merito; la situazione di integrale rimozione del contrasto deve essere riconosciuta o ammessa da tutte le parti interessate. La riliquidazione del trattamento di quiescenza disposta dall’Istituto previdenziale dopo l’instaurazione del giudizio integra tale fatto sopravvenuto e consente la declaratoria di cessazione. Quanto alle spese, la loro liquidazione segue il criterio della soccombenza virtuale quando l’amministrazione abbia provveduto solo in seguito alla domanda giudiziale, così riconoscendo implicitamente la fondatezza delle pretese. Il giudice contabile può pertanto condannare l’Istituto al pagamento delle spese di lite, da distrarre in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari.
Il Fatto
Il ricorrente, ex assistente capo coordinatore del Corpo di Polizia Penitenziaria e titolare di pensione di inabilità calcolata con il sistema misto, ha adito la Corte dei conti chiedendo la riliquidazione del trattamento di quiescenza. A fondamento della domanda ha invocato l’applicazione dei miglioramenti contrattuali disposti dal d.P.R. n. 57 del 20 aprile 2022 per il triennio 2019-2021 e dell’aliquota di rendimento del 2,445% per ogni anno di anzianità contributiva maturata entro il 31 dicembre 1995, con condanna dell’INPS alla rideterminazione della prestazione e alla corresponsione delle differenze di rateo.
L’Istituto si è costituito chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere per essere intervenuta la riliquidazione, eccependo altresì il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione. Il Ministero della Giustizia, ritualmente evocato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il giudice ha dichiarato la contumacia del Ministero della Giustizia, regolarmente notiziato del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza mediante posta elettronica certificata presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
Nel merito, la Corte ha richiamato il principio secondo cui la cessazione della materia del contendere postula la composizione della lite e il venir meno, per effetto di un fatto sopravvenuto, di ogni interesse dei contendenti alla prosecuzione del giudizio, dovendo tale situazione essere riconosciuta o ammessa da tutte le parti, sul modello di Corte dei conti, Sez. Giur. Toscana, 6 novembre 2007, n. 938.
La Corte ha verificato che la sopravvenuta riliquidazione consta dalla determina INPS depositata dall’Istituto, che ha prodotto anche il cedolino pensionistico relativo alla liquidazione degli arretrati. Nelle note autorizzate i difensori del ricorrente hanno dato atto della rideterminazione e della liquidazione degli importi differenziali per il periodo pregresso, concordando sulla declaratoria e insistendo per la condanna alle spese. La soccombenza virtuale ha quindi fondato la condanna dell’Istituto, che aveva adeguato la prestazione solo dopo l’instaurazione del giudizio.
Quanto al Ministero della Giustizia, il giudice ha escluso la pronuncia sulle spese, avendo la difesa del ricorrente invocato la condanna del solo Istituto previdenziale. Le spese sono state liquidate in complessivi Euro 500,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori anticipatari.
Nota della Redazione
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