Responsabilità contabile da inerzia nella riscossione dei crediti comunali (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 323 del 16.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per danno erariale da mancata entrata, la colpa grave del dirigente va accertata con valutazione ex ante, avuto riguardo al momento in cui la condotta doveva essere tenuta e alla sua prevedibilità. Il dirigente che, di fronte a crediti comunali certi, liquidi ed esigibili maturati verso il soggetto che occupa in via di fatto un bene pubblico, si limiti a solleciti di pagamento stereotipati e non attivi alcuna azione di recupero, risponde per colpa grave a fronte di una inerzia protratta per oltre diciassette mesi. La valutazione deve invece escludere la colpa quando il creditore versi nella fase di definizione transattiva dei pregressi rapporti dare-avere e il credito contestato sia ancora in corso di maturazione. All’accertata responsabilità può conseguire un esercizio del potere riduttivo nella misura più ampia, valorizzando le circostanze oggettive e soggettive del caso concreto.
Il Fatto
La vicenda riguarda la gestione dello stadio comunale di una città capoluogo, concesso in uso a una società calcistica dalla metà degli anni Duemila. Scaduto il contratto triennale senza che il Consiglio comunale approvasse il nuovo schema di concessione sessennale, la società continuò a occupare l’impianto sine titulo dalla scadenza del 2014 fino allo sgombero dell’estate 2019.
Alcuni dirigenti comunali e un assessore sottoscrissero, di anno in anno, atti di mera disponibilità dell’impianto per le stagioni sportive. Fallita nel frattempo la società, il credito comunale fu ammesso al passivo solo in via chirografaria, senza prospettive di recupero. La Procura regionale convenne in giudizio i soggetti firmatari, imputando a ciascuno quote del danno da mancata entrata.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio ha dichiarato inammissibile la documentazione depositata dal P.M. dopo l’atto introduttivo, in tre distinte occasioni e senza autorizzazione presidenziale. Il codice di giustizia contabile e le relative norme di attuazione subordinano la produzione tardiva di prove contrarie a una specifica autorizzazione per gravi ragioni, mai richiesta nel caso di specie.
Nel merito, la Corte ha qualificato il danno come mancata entrata e ne ha riconosciuto i requisiti di certezza, concretezza e attualità, stante l’incapienza della massa fallimentare. Di qui la disamina delle singole posizioni.
Quanto alla prima convenuta, il Collegio ha escluso la colpa grave. La stessa aveva avviato un percorso di regolarizzazione dei pregressi rapporti dare-avere, confluito nella proposta transattiva del gennaio 2018. Il credito contestato era ancora in corso di maturazione alla cessazione dell’incarico e connesso a una definizione negoziale in essere.
Diversa la posizione della seconda convenuta. La Corte ha ravvisato la colpa grave in una inerzia protratta per oltre diciassette mesi: a fronte di crediti non controversi maturati dal luglio 2017, la stessa si limitò a quattro solleciti stereotipati, attendendo l’esito di un procedimento consiliare pendente da oltre tre anni, senza alcuna azione esecutiva o cautelativa. La consapevolezza dell’aggravarsi della crisi finanziaria relega tale condotta in termini di grave trascuratezza.
La Corte ha poi respinto l’invocata compensatio lucri cum damno, difettando l’identità del fatto generatore tra danno e vantaggio. Analogamente respinte le doglianze sul concorso causale di terzi. Quanto all’assessore, la firma apposta sull’atto di disponibilità è stata qualificata come piena sottoscrizione, non come mero visto, con conseguente responsabilità. Infine, il Collegio ha esercitato in misura molto ampia il potere riduttivo, in ragione della tollerata violazione regolamentare protratta nel tempo dagli organi comunali, condannando i due convenuti al 10% del danno contestato.
Nota della Redazione
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