Inammissibile il parere sui presupposti dell’imposta di bollo per atti funebri (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 128 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, sotto il profilo oggettivo, la richiesta di parere ex art. 7, comma 8, l. n. 131/2003 che investa la materia tributaria e non la contabilità pubblica. La funzione consultiva della Corte dei conti non può estendersi all’interpretazione della disciplina sostanziale della fattispecie tributaria, né alla individuazione del presupposto d’imposta di un tributo, elemento regolato dal principio di riserva di legge ex art. 23 Cost. e dall’art. 2, comma 4-bis, dello Statuto del contribuente. La materia tributaria resta estranea alla nozione di contabilità pubblica, essendo le relative controversie devolute alla giurisdizione tributaria e le competenze interpretative attribuite all’Agenzia delle Entrate.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune lombardo chiedeva alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia un parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, l. n. 131/2003, domandando se gli avvisi, le autorizzazioni e i documenti necessari per la cremazione e l’affido o la dispersione delle ceneri fossero assoggettati all’imposta di bollo di cui al d.P.R. n. 642/1972.
Il quesito traeva spunto dalla novella di cui alla l. n. 182/2025, che aveva inserito la lettera a-bis) nell’art. 3, comma 1, l. n. 130/2001, prevedendo che tali documenti siano “formati in carta libera”. L’istante riferiva che l’Agenzia delle Entrate, in due interpelli resi dalle Direzioni regionali Umbria ed Emilia-Romagna, aveva invece affermato la permanenza dell’obbligo di bollo.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente verificato la sussistenza del duplice filtro di ammissibilità dell’istanza. Mentre il profilo soggettivo risultava integrato, essendo la richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente, il profilo oggettivo è stato scrutinato alla luce dei criteri elaborati dalla Sezione delle Autonomie.
Richiamando la deliberazione n. 5/AUT/2006 e le Sezioni Riunite n. 54/2010, la Corte ha ribadito che la nozione di contabilità pubblica non può ricomprendere qualsiasi attività dell’ente con riflessi finanziari. L’ampliamento dinamico di tale nozione, ammesso in via interpretativa, è circoscritto alle questioni che riflettono problematiche di norme recanti limiti e divieti strumentali al contenimento della spesa e alla sana gestione finanziaria dell’ente.
Il quesito in esame, invece, sollecitava una interpretazione normativa finalizzata alla individuazione del presupposto d’imposta del tributo, ossia del fatto espressivo di capacità contributiva al cui verificarsi sorge l’obbligazione tributaria. La Sezione ha sottolineato che il presupposto, in base all’art. 23 Cost., deve essere previsto in modo tassativo dalla legge, e che per l’imposta di bollo è individuato nella tariffa allegata al d.P.R. n. 642/1972.
La Corte ha quindi richiamato il consolidato orientamento per cui la materia tributaria è estranea all’ambito della contabilità pubblica, citando la giurisprudenza contabile che distingue tra diritto tributario e contabilità pubblica. L’attività consultiva non può spingersi all’interpretazione della disciplina sostanziale del tributo, istituzionalmente attribuita alla giurisdizione tributaria e all’Agenzia delle Entrate, titolare di funzioni di interpello e consulenza giuridica ai sensi dell’art. 10-octies l. n. 212/2000.
In conclusione, la Sezione ha dichiarato il quesito inammissibile sotto il profilo oggettivo, precisando che l’ente dovrà attenersi alle risposte agli interpelli dell’Agenzia delle Entrate, salvo stimolare l’intervento della giurisdizione tributaria in caso di contrasto interpretativo.
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Nota della Redazione
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