Cessione in blocco: avviso in Gazzetta non prova titolarità del credito (Cass. civ. Sez. III n. 3405 del 06.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di cessione di crediti bancari in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, la legittimazione sostanziale del cessionario non si prova con la sola pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale. L’unico effetto di tale pubblicazione è esentare il cessionario dalla notificazione della cessione al debitore ceduto, non anche dimostrare l’avvenuta cessione. Il giudice deve procedere a un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nel quale l’avviso può assumere rilievo solo indiziario, e occorre la produzione del contratto di cessione. La carenza di legittimazione passiva è rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio.
Il Fatto
Una società agricola, facente parte di un gruppo, vantava due esposizioni per anticipo garantite da pegno rotativo su forme di formaggio, costituito in favore di una banca. Dopo il recesso dai rapporti di conto corrente di affidamento e l’intimazione al rientro dell’esposizione, alcuni soggetti formulavano una proposta transattiva, offrendo di sostituire le garanzie reali con un’ipoteca su immobili di loro proprietà.
Con procedimento sommario i proponenti convenivano la banca davanti al Tribunale, sostenendo che essa aveva accettato la transazione e lamentandone l’inadempimento per il mancato svincolo dei beni in pegno. Chiedevano la risoluzione, la cancellazione dell’ipoteca e il risarcimento del danno; in via subordinata proponevano domanda di ripetizione di indebito e, in ulteriore subordine, di indebito arricchimento. Il Tribunale rigettava le domande e la Corte d’Appello confermava. Propongono quindi ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva preliminarmente un profilo di legittimazione. La società che resiste in giudizio, non evocata in appello, assume di essere attuale titolare del credito per effetto di una cessione in blocco, della quale è stato dato avviso mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. I ricorrenti contestano tale legittimazione, perché la cessione non sarebbe stata idoneamente provata.
La Corte richiama la propria giurisprudenza: la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata mediante la produzione del contratto di cessione, non essendo sufficiente l’estratto pubblicato ai sensi dell’art. 58 TUB. La pubblicazione esenta il cessionario dalla notifica al debitore, ma non prova la cessione. Perché l’avviso valga come prova, deve contenere tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito e la sua inclusione nell’operazione.
Nel caso concreto la resistente, pur dichiarando di aver stipulato tre contratti di cessione, si limita a produrre l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Non fornisce così idonea prova dell’inclusione del credito dedotto in causa e, quindi, della propria legittimazione sostanziale. Ne consegue la carenza di legittimazione passiva, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento.
Passando al merito, il primo motivo denuncia l’omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. Il motivo è inammissibile: ricorre l’ipotesi di doppia conforme ai sensi dell’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., che si configura anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali, non ostandovi l’aggiunta di argomenti ulteriori da parte del giudice di appello. Il ricorrente avrebbe dovuto indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e dimostrarne la diversità.
Il secondo motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. I ricorrenti richiamano documenti e atti del merito senza riprodurli, senza indicarne la localizzazione processuale e senza precisare se siano stati prodotti anche in legittimità. Tali lacune impediscono alla Corte ogni controllo e non possono essere colmate con indagini integrative. Non è inoltre possibile il rilievo officioso della nullità del negozio di costituzione di ipoteca, prospettata per la prima volta in cassazione, proprio perché la Corte non è stata messa in condizione di rilevarla dagli atti.
La sentenza impugnata si fonda comunque su un’autonoma ratio decidendi: l’ipoteca volontaria risulta assistita da causa concreta, individuata nell’esistenza del debito e nello scopo di maggior tutela delle ragioni di credito della banca, con conseguente rigetto delle domande restitutorie. L’omessa censura di tale autonoma motivazione rende inammissibili, per difetto di interesse, le censure relative alle altre. Il ricorso è dichiarato inammissibile e non si provvede sulle spese per il difetto di legittimazione della controricorrente.
Nota della Redazione
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