Rinuncia al concordato e richiesta di fallimento del P.M. (Cass. civ. Sez. I n. 1395 del 15.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia alla domanda di concordato preventivo, nelle sue varie declinazioni, non determina automaticamente la chiusura del procedimento concordatario prima di una formale dichiarazione di improcedibilità. In pendenza del procedimento il pubblico ministero, che vi partecipa nel rispetto del contraddittorio, può rassegnare le proprie conclusioni e chiedere il fallimento dell’imprenditore. La dichiarazione di improcedibilità per rinuncia si colloca sul medesimo piano dell’inammissibilità di cui all’art. 162, comma 2, l.fall. e può essere contestuale alla dichiarazione di fallimento. Accedendo alla procedura concordataria, il debitore accetta il rischio che altre parti esercitino le loro prerogative prima che il procedimento sia chiuso, purché sia posto nelle condizioni di espletare il proprio diritto di difesa.
Il Fatto
Una società esercente attività di gestione immobiliare, con patrimonio composto da un solo immobile sottoposto a esecuzione, proponeva domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell’art. 161, comma 6, l.fall., preannunziando un concordato liquidatorio con assuntore. Il tribunale ammetteva la domanda e concedeva termine, poi prorogato, a fronte dell’intenzione della debitrice di percorrere la strada dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.fall.
Non riuscendo a concludere le trattative, la società depositava atto di rinuncia alla procedura prenotativa. Il pubblico ministero esprimeva parere favorevole all’accoglimento della richiesta e, in via subordinata, formulava domanda di fallimento. All’esito dell’udienza, con termine per memorie, il tribunale dichiarava il fallimento. La Corte d’appello rigettava il reclamo e la società ricorreva per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, che denunciava la nullità della sentenza per violazione degli artt. 6 e 7 l.fall. e l’illegittima dichiarazione d’ufficio del fallimento, è dichiarato inammissibile. La ricorrente invoca in realtà una diversa interpretazione dell’istanza del pubblico ministero, non consentita in sede di legittimità: l’interpretazione dell’atto giudiziario si risolve in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile solo per vizio di motivazione e non per violazione di legge, non potendosi applicare i criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 ss. cod. civ.
Il secondo motivo, che prospettava la nullità per violazione degli artt. 15, 162 e 173 l.fall. e del diritto di difesa, è dichiarato infondato. La Corte ricostruisce la sequenza procedimentale: deposito della rinuncia il 4 marzo 2022, decreto di fissazione dell’udienza, istanza del pubblico ministero del 9 marzo, concessione all’udienza di un termine di sette giorni per memorie, equivalente a quello dell’art. 15, comma 4, l.fall. La debitrice ha quindi potuto esaminare l’istanza di fallimento ben prima dell’udienza e utilizzare il termine a difesa.
Il Collegio richiama un consolidato indirizzo: la rinuncia alla domanda di concordato formulata nel procedimento di revoca ex art. 173 l.fall. non determina di per sé la chiusura del procedimento, sicché il pubblico ministero può rassegnare conclusioni comprensive della richiesta di fallimento (Cass. 12010/2018, Cass. 27936/2020), senza applicazione dell’art. 7 l.fall. (Cass. 6649/2018, Cass. 9574/2017). La formale conoscenza dell’iniziativa di fallimento integra l’indicazione richiesta dall’art. 15, comma 4, l.fall. quale monito sul possibile esito della procedura (Cass. 13817/2011).
Il passaggio decisivo estende tali principi all’ipotesi, non espressamente contemplata dalla legge, della dichiarazione di improcedibilità del concordato per rinuncia alla domanda: essa si colloca, per l’assimilabilità degli effetti processuali consistenti nella chiusura del procedimento concordatario, sul medesimo piano della inammissibilità ex art. 162, comma 2, l.fall., con conseguente potere del pubblico ministero di richiedere il fallimento prima che l’improcedibilità sia dichiarata. La rinuncia non fa cessare automaticamente il procedimento, così che la dichiarazione di improcedibilità può essere contestuale alla dichiarazione di fallimento. Ne segue il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
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