Borse di studio medici specializzandi: no adeguamento triennale e indicizzazione (Cass. civ. Sez. III n. 3411 del 06.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 2006-2007 non sono soggette né all’incremento annuale in relazione alla variazione del costo della vita, né all’adeguamento triennale previsto dall’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257/1991. La direttiva n. 93/16/CE, recepita con il d.lgs. n. 368/1999, è priva di carattere innovativo sulla misura dei compensi e non introduce nuovi obblighi rispetto alla disciplina del 1991. Le molteplici disposizioni succedutesi dal 1992 hanno consolidato al livello del 1992 l’importo delle borse e bloccato la rideterminazione triennale. Il ricorso che riproponga questioni di diritto conformi alla giurisprudenza consolidata è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ..

Il Fatto

Alcuni medici che avevano frequentato la Scuola di specializzazione in epoca antecedente al 2007 convennero in giudizio davanti al Tribunale di Napoli la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Università e della ricerca, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Chiesero la condanna al risarcimento del danno pari alla differenza tra quanto percepito e quanto corrisposto ai medici specializzandi a partire dall’anno accademico 2006/2007, oltre all’incremento annuale secondo il tasso programmato di inflazione e alla rideterminazione triennale dello stipendio.

Il Tribunale rigettò la domanda e la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 12 gennaio 2021, respinse l’appello. I medici proposero ricorso per cassazione con cinque motivi; le amministrazioni resistettero con controricorso. Il ricorso fu fissato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi denunciano violazione e falsa applicazione delle norme che si sono succedute in materia di trattamento economico dei medici specializzandi, nonché l’omesso esame di fatto decisivo. I ricorrenti contestano il mancato riconoscimento dell’adeguamento della borsa in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo, l’inadeguatezza della remunerazione rispetto ai D.P.C.M. del 2007 e il diniego della rivalutazione per indicizzazione annuale al tasso programmato di inflazione.

La Corte tratta congiuntamente i tre motivi, affetti dal medesimo vizio, e li dichiara inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ. Il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per un mutamento di orientamento.

Il percorso argomentativo muove dalle direttive comunitarie n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76, che hanno prescritto un’adeguata remunerazione dei medici specializzandi, attuate dallo Stato con il d.lgs. n. 257/1991 mediante il riconoscimento di una borsa di studio annua. La successiva direttiva n. 93/16/CE è un testo meramente compilativo, privo di carattere innovativo sulla misura dei compensi, recepito dal d.lgs. n. 368/1999, applicabile solo dall’anno accademico 2006-2007. Per gli anni anteriori è rimasta operativa la sola disciplina del 1991.

La Corte richiama il principio consolidato a partire dalla sentenza n. 4449 del 2018, confermato da Cass. n. 8503 del 2020, Cass. n. 9104 del 2021, Cass. n. 15139 del 2022 e da ultimo Cass. n. 23122 del 2023. L’art. 32, comma 12, legge n. 449/1997, confermato dall’art. 36 legge n. 289/2002, ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse ed escluso integralmente l’applicazione dell’art. 6. Il dato letterale della norma riguarda sia l’incremento annuale per inflazione sia la rideterminazione triennale.

Le numerose disposizioni succedutesi nel tempo — dal d.l. n. 384/1992 alla legge n. 266/2005 e al d.l. n. 207/2008 — danno contezza dell’intento del legislatore di congelare al livello del 1992 l’importo delle borse. Quanto all’anno accademico 2005-2006, l’abrogazione dell’art. 6 d.lgs. n. 257/1991 con vigenza fatta salva fino a tale anno impedisce il maturarsi del presupposto del triennio. La Corte infine esclude dubbi di incompatibilità costituzionale e con il diritto dell’Unione Europea e l’inutilità di un rinvio pregiudiziale.

Il quarto motivo, sulla legittimazione passiva, resta assorbito dall’inammissibilità dei precedenti. Il quinto motivo, sulla prescrizione, è inammissibile perché la questione era stata dichiarata assorbita nella decisione impugnata. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e con l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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