Cessione del quinto: la responsabilità civile dello Stato per la Lexitor non esonera l’intermediario dal rimborso (ABF Bari 4123/2026)

Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Bari, decisione n. 4123 del 7 maggio 2026 (seduta 23 aprile 2026) — Pres. Tucci, Rel. Filippo Bottalico

I fatti

Il ricorrente aveva stipulato, l’11 gennaio 2021, un contratto di finanziamento con cessione del quinto, estinto anticipatamente con conteggio al 31 maggio 2025 (rata 48 di 120). Chiedeva la restituzione di 580,56 euro a titolo di spese di istruttoria e commissioni di intermediazione non maturate, calcolate pro rata temporis, oppure, in subordine, secondo il criterio della curva degli interessi per i costi up front, oltre alla restituzione di eventuali quote versate in eccedenza e alle spese legali.

L’intermediario si opponeva richiamando il legittimo affidamento sulla distinzione up front/recurring fondata sull’art. 6-bis del D.P.R. 180/1950, l’applicabilità dei principi della sentenza CGUE C-555/21, e — argomento particolare — la sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022, secondo cui i soggetti privati lesi dal mancato rimborso delle commissioni up front dovrebbero rivalersi non sull’intermediario ma sullo Stato italiano, per responsabilità civile da inesatta attuazione della direttiva.

La decisione

Il Collegio conferma l’applicabilità, ai contratti anteriori al 25 luglio 2021, dell’originario art. 125-sexies TUB interpretato alla luce della sentenza Lexitor, in continuità con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, e ribadisce che il diritto al rimborso opera nei confronti dell’intermediario, senza che l’eventuale responsabilità dello Stato per inesatta attuazione della direttiva 2008/48/CE possa in alcun modo sostituirsi all’obbligazione restitutoria contrattuale gravante sull’intermediario stesso.

Nel merito, il Collegio qualifica i costi dell’intermediario del credito come up front e, diversamente da altre pronunce, riconosce ai costi di istruttoria natura recurring, in linea con altri precedenti dello stesso Collegio (decisione n. 546/2026) e di altri Collegi territoriali. Applicando i rispettivi criteri — proporzionalità lineare per i costi istruttoria (520,00 euro, dovuti 312,00 euro) e curva degli interessi per i costi dell’intermediario del credito (447,60 euro, dovuti 168,57 euro) — il Collegio liquida un totale di 481,00 euro.

La domanda di restituzione delle quote eventualmente versate in eccedenza non trova accoglimento per difetto di prova, sebbene il Collegio dia atto che l’intermediario ha dichiarato di aver preso in carico la richiesta, con tempi più lunghi dovuti alla mancanza dell’IBAN del cliente (trattandosi di credito ceduto). Respinta, infine, la domanda di rifusione delle spese di assistenza professionale per la natura seriale della controversia.

L’eventuale responsabilità civile dello Stato italiano per inesatta attuazione della direttiva sul credito al consumo non esonera l’intermediario dall’obbligazione di rimborso dei costi non maturati in caso di estinzione anticipata, che resta un’obbligazione restitutoria propria del rapporto contrattuale tra intermediario e cliente.

L’esito

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda al ricorrente la somma di 481,00 euro, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo, oltre alla somma di 200,00 euro dovuta alla Banca d’Italia a titolo di contributo alle spese della procedura e alla somma di 20,00 euro dovuta al ricorrente quale rimborso del contributo versato per la presentazione del ricorso.

Perché questa decisione conta, in pratica

Gli intermediari tentano talvolta di scaricare la responsabilità del mancato rimborso sullo Stato, richiamando la sentenza della Consulta n. 263/2022 in modo distorto. L’ABF chiarisce che questo argomento non ha alcuna rilevanza pratica per il cliente: il diritto al rimborso resta azionabile direttamente nei confronti dell’intermediario, che non può sottrarsi invocando una responsabilità statale che riguarda un piano giuridico del tutto distinto.

Scarica il testo integrale della decisione (PDF)

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