Sanzioni Banca d’Italia agli amministratori: provata la condotta, tocca a loro dimostrare di essere senza colpa (Cass. 360/2026)
Corte Suprema di Cassazione, Sezione II Civile, ordinanza n. 360/2026 (camera di consiglio 12 novembre 2024, pubblicata il 7 gennaio 2026), R.G. n. 24987/2020 — Pres. Milena Falaschi, Rel. Patrizia Papa.
Il principio di diritto
In tema di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Banca d’Italia nei confronti di soggetti che svolgono funzioni di direzione, amministrazione o controllo di istituti bancari, il legislatore individua fattispecie incentrate sulla mera condotta doverosa: integrata e provata dall’autorità amministrativa la fattispecie tipica dell’illecito, grava sul trasgressore, in virtù della presunzione di colpa posta dall’art. 3 della legge n. 689 del 1981, l’onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza. Il procedimento sanzionatorio dinanzi alla Banca d’Italia non viola il diritto di difesa dell’incolpato, essendo il provvedimento impugnabile davanti a un giudice indipendente e imparziale, dotato di giurisdizione piena e presso il quale è garantito il pieno dispiegamento del contraddittorio.
Il fatto
L’amministratrice delegata di una società, poi posta in liquidazione coatta amministrativa, era stata sanzionata dalla Banca d’Italia con 45.000 euro, ex art. 195 del d.lgs. n. 58/1998 (TUF), per carenze nell’organizzazione e nei controlli prescritti dall’art. 6, comma 2-bis, TUF: grave inadeguatezza degli assetti di governance, operatività impropria, operazioni illecite in pronti contro termine, mancata predisposizione di un apparato di controllo idoneo, negligente rimessione delle decisioni di investimento all’iniziativa del consigliere delegato. La sanzione era seguita a un’ispezione svolta tra il novembre 2015 e il febbraio 2016.
L’amministratrice si opponeva, deducendo la violazione del diritto di difesa, il difetto di contraddittorio, la genericità delle contestazioni, il mancato accesso agli atti e, nel merito, il difetto di nesso causale e di colpa, avendo l’azione del consigliere delegato interrotto ogni nesso. La Corte d’appello di Roma (sentenza n. 8006/2019) rigettava l’opposizione. La ricorrente adiva la Cassazione con sette motivi.
La motivazione
La Seconda Sezione rigetta il ricorso. Sul piano procedimentale, il procedimento sanzionatorio della Banca d’Italia è ab origine conforme al diritto di difesa, poiché il provvedimento è impugnabile davanti a un giudice indipendente e imparziale, dotato di giurisdizione piena e pieno contraddittorio; il diritto di difesa è garantito dalla comunicazione dell’avvio, dalla contestazione degli addebiti, dalle controdeduzioni, dall’audizione e dalla messa a disposizione delle fonti di prova, senza necessità di comunicare all’incolpato la proposta di irrogazione delle sanzioni (Cass. 9371/2020; 24723/2018). Non viola il diritto di accesso il rifiuto di ostensione di documenti secondari, acquisiti in sede ispettiva e non utilizzati per fondare gli addebiti, quando la loro messa a disposizione non sia neppure astrattamente funzionale alla difesa (Cass. 29745/2022, in materia di sanzioni CONSOB).
Sull’elemento soggettivo, provata dall’autorità la fattispecie tipica dell’illecito, opera la presunzione di colpa dell’art. 3 della legge n. 689/1981, con onere del trasgressore di provare di aver agito senza colpa (Cass. 9546/2018; 24081/2019; 16517/2020). Le censure di motivazione apparente sono infondate: la motivazione era graficamente esistente e comprensibile, e il sindacato di legittimità resta circoscritto al “minimo costituzionale” ex art. 111, comma 6, Cost. (Cass. S.U. 2767/2023). Infine, l’omesso esame di un’argomentazione difensiva non integra il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ., che ricorre solo quando manchi la decisione su un capo di domanda o su un’eccezione autonomi. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Implicazioni pratiche
La pronuncia interessa amministratori, sindaci e dirigenti di banche e intermediari esposti alle sanzioni di vigilanza. Il punto centrale è l’onere della prova: una volta che l’autorità ha provato la condotta inosservante — la fattispecie tipica — scatta la presunzione di colpa, e spetta all’esponente dimostrare di aver agito senza colpa. Non basta invocare l’operato di un altro organo, come il consigliere delegato, per spezzare il nesso: occorre provare l’adozione di assetti e controlli adeguati e la propria diligenza.
Sul piano difensivo, contestare il procedimento della Banca d’Italia per asserito difetto di contraddittorio è strada in salita, perché la garanzia si realizza nella fase giurisdizionale di opposizione, davanti a un giudice a giurisdizione piena. Il diniego di accesso a documenti secondari non utilizzati per gli addebiti non è di per sé lesivo: per farlo valere occorre indicarne in modo specifico la rilevanza e la decisività per la difesa, non un elenco generico. E le censure di “motivazione apparente” reggono solo a fronte dell’assenza radicale o dell’incomprensibilità della motivazione, non di un dissenso sul merito della valutazione.
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