Cessione del quinto: la penale di estinzione anticipata resta dovuta se il debito residuo supera 10.000 euro e non se ne contesta il calcolo (ABF Bari 4124/2026)

Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Bari, decisione n. 4124 del 7 maggio 2026 (seduta 23 aprile 2026) — Pres. Tucci, Rel. Filippo Bottalico

I fatti

Il ricorrente aveva stipulato, l’11 dicembre 2020, un contratto di finanziamento con cessione del quinto, estinto anticipatamente con conteggio al 31 marzo 2025 (rata 50 di 120). Chiedeva il rimborso di 1.243,08 euro secondo il criterio pro rata temporis (o, in subordine, secondo la curva degli interessi per i costi up front), la restituzione di quanto addebitato a titolo di penale di estinzione anticipata, la restituzione di eventuali quote versate in eccedenza e la refusione delle spese di assistenza difensiva.

L’intermediario si opponeva richiamando il legittimo affidamento sull’art. 6-bis del D.P.R. 180/1950, la sentenza CGUE C-555/21 (di cui sosteneva che la differenza rispetto alla Lexitor fosse “di contesto e non di merito”), la conformità del conteggio estintivo al contratto e al modulo SECCI, e la sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022 sulla responsabilità dello Stato.

La decisione

Il Collegio, in continuità con l’orientamento espresso lo stesso giorno nella decisione n. 4123/2026, applica i criteri consolidati Lexitor per i contratti anteriori al 25 luglio 2021, qualificando i costi di istruttoria come recurring (640,00 euro, dovuti 373,33 euro secondo proporzionalità lineare) e i costi dell’intermediario del credito come up front (1.491,00 euro, dovuti 544,54 euro secondo la curva degli interessi), per un totale di 918,00 euro.

Il Collegio dedica un passaggio specifico alla domanda di rimborso della commissione di estinzione anticipata di 215,16 euro. Richiamando i principi del Collegio di Coordinamento (decisioni n. 5909/2020 e n. 11679/2021), ricorda che tale commissione, entro le soglie di legge, è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nel caso concreto, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Nel caso di specie il ricorrente si era limitato a contestare l’assenza di dettaglio dei costi sostenuti dall’intermediario, senza contestare l’erroneità della quantificazione, e l’importo rimborsato in anticipo — anche al netto della riduzione del costo totale del credito — risultava superiore alla soglia di 10.000,00 euro prevista dalla legge per la piena legittimità dell’indennizzo. La domanda viene pertanto respinta.

Vengono altresì respinte la domanda di restituzione delle quote versate in eccedenza, priva di riscontro documentale, e la domanda di rifusione delle spese di assistenza difensiva, per la natura seriale e la scarsa complessità della controversia.

La commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione; quando l’importo rimborsato in anticipo supera 10.000 euro, l’indennizzo risulta legittimo in assenza di specifica contestazione della sua quantificazione.

L’esito

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda al ricorrente la somma di 918,00 euro, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo, oltre alla somma di 200,00 euro dovuta alla Banca d’Italia a titolo di contributo alle spese della procedura e alla somma di 20,00 euro dovuta al ricorrente quale rimborso del contributo versato per la presentazione del ricorso.

Perché questa decisione conta, in pratica

Contestare una commissione di estinzione anticipata richiede di più della semplice lamentela sulla mancanza di dettaglio: bisogna allegare e dimostrare che l’importo preteso è ingiustificato rispetto ai costi effettivamente sostenuti dall’intermediario. E se il debito residuo al momento dell’estinzione supera 10.000 euro, la soglia di legge gioca a favore della legittimità della penale, salvo prova contraria puntuale.

Scarica il testo integrale della decisione (PDF)

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