Cessione in blocco: la cessionaria deve provare l’inclusione del credito (Cass. civ. Sez. III n. 7866 del 22.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso di cessione in blocco, ai sensi dell’art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, esonera la cessionaria dall’obbligo di notificare la cessione al debitore ceduto, ponendosi su un piano equivalente agli adempimenti dell’art. 1264 cod. civ., ma non la dispensa dall’onere di dimostrare l’inclusione del credito azionato nell’operazione di trasferimento. Tale dimostrazione può dirsi soddisfatta, quando non sia contestata l’esistenza del contratto di cessione in sé, mediante l’indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell’avviso pubblicato, purché tali indicazioni siano sufficientemente precise da consentire di ricondurre il credito con certezza tra quelli trasferiti. Ove la riconducibilità non sia desumibile con certezza, è necessaria la produzione del contratto di cessione e dei relativi allegati, ovvero la prova della cessione dello specifico credito in altro modo. La carenza di tale dimostrazione rende inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla cessionaria.

Il Fatto

Il Tribunale di Rimini revocava il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di tre fideiussori di una società edile e ne riduceva l’importo dovuto alla banca creditrice. La banca proponeva appello, sostenendo che il contratto di garanzia dovesse essere qualificato come contratto autonomo di garanzia e non come fideiussione. La Corte d’appello di Bologna, con la sentenza n. 1326/2020, depositata l’08.12.2020, rigettava l’appello, escludendo sia l’ammissibilità sia la fondatezza della questione di qualificazione.

La società cessionaria dei crediti della banca, unitamente alla propria mandataria, ricorreva per cassazione con tre motivi, deducendo la violazione delle norme in materia di fideiussione e la violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. Un fideiussore resisteva con controricorso, eccependo il difetto di legittimazione della ricorrente a proporre il ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina in via prioritaria l’eccezione di difetto di interesse e di legittimazione sollevata dal controricorrente. La ricorrente, cessionaria dei crediti, aveva documentato l’operazione di cartolarizzazione solo con l’estratto della Gazzetta Ufficiale contenente l’avviso di cessione, senza produrre il contratto di cessione né i suoi allegati.

Il Collegio richiama e fa proprie le decisioni n. 17944 del 22/06/2023 e n. 9412 del 5/04/2023, dalle quali ricava che la pubblicazione dell’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale, pur esonerando la cessionaria dalla notifica al debitore ceduto, non la esonera dall’onere di provare che il credito per cui agisce rientra nell’operazione di trasferimento. Quando non è contestata l’esistenza del contratto di cessione, tale dimostrazione può essere fornita tramite le indicazioni contenute nell’avviso, ma solo se sufficientemente precise da consentire un riscontro certo in base alle caratteristiche concrete del credito.

Nel caso concreto la ricorrente aveva dedotto di aver stipulato con le banche cedenti un contratto di cessione pro soluto di crediti pecuniari vantati verso debitori classificati a sofferenza, come individuati nei documenti di identificazione allegati al contratto. Tuttavia il controricorrente contestava che dal contenuto dell’avviso emergessero elementi idonei a confermare, senza margini di incertezza, che il credito litigioso fosse compreso tra quelli trasferiti.

La Corte ritiene l’eccezione fondata. Dal ricorso e dalla documentazione prodotta — nella quale non figurano il contratto di cessione né l’elenco specifico dei crediti trasferiti — non è possibile affermare con certezza che tra i crediti ceduti rientrasse anche quello oggetto del giudizio. Difetta un preciso riscontro sia in ordine ai crediti in sofferenza, sia, soprattutto, perché la cessione ha riguardato non tutti i crediti in sofferenza ma solo taluni, senza ulteriori indicazioni idonee a individuarli.

Non essendo possibile verificare la legittimazione della ricorrente, che non era stata parte del giudizio di merito, a partecipare alla fase di legittimità, il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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