Royalties e valore in dogana: condizione della vendita e legame col licenziante (Cass. civ. Sez. V n. 7868 del 22.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di determinazione del valore in dogana, i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci importate si aggiungono al prezzo effettivamente pagato o da pagare, ai sensi dell’art. 32, par. 1, lett. c), CDC, soltanto se il compratore è tenuto a corrisponderli come condizione della vendita delle merci da valutare. Qualora si tratti di diritti di licenza su marchio commerciale o di fabbrica, l’inclusione nel valore doganale delle merci importate e rivendute senza lavorazioni ulteriori presuppone, ai sensi degli artt. 157, 159 e 160 DAC, che l’acquirente non sia libero di ottenere tali merci da fornitori non legati al venditore e che il venditore, o una persona a esso legata, ne chieda il pagamento. Il giudice di merito che ometta di esaminare il contesto contrattuale e si limiti ad affermazioni apodittiche sull’assenza di prova applica falsamente la normativa unionale. È inoltre extra petizione la pronuncia sulla responsabilità dello spedizioniere quale rappresentante indiretto se tale questione non è stata posta dal ricorrente.

Il Fatto

La vicenda riguarda importazioni di prodotti a marchio effettuate negli anni 2010/2012. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli aveva notificato un avviso di rettifica e un atto di irrogazione di sanzioni, contestando l’omessa inclusione nel valore in dogana delle royalties dovute alla licenziante dalla licenziataria/importatrice e la responsabilità solidale dello spedizioniere quale rappresentante indiretto.

La Commissione tributaria provinciale di Milano aveva accolto i ricorsi della società contribuente. La Commissione tributaria regionale della Lombardia respinse l’appello dell’Agenzia, rilevando l’assenza di prova dei presupposti della daziabilità delle royalties e della consapevolezza dello spedizioniere. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; la società ha resistito con controricorso e ha chiesto il rinvio alla pubblica udienza.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende l’istanza di rinvio a pubblica udienza. La “particolare rilevanza” richiesta va riferita all’interesse cassazionale del giudizio, che nel caso difetta trattandosi di questioni giuridiche già presenti nella giurisprudenza della Corte. La difformità di indirizzo interpretativo non giustifica di per sé l’accoglimento dell’istanza.

In via preliminare è respinta l’eccezione di inammissibilità del mezzo. La Corte ribadisce il principio secondo cui l’interpretazione del contratto consta di due fasi: la prima, di ricerca della comune volontà dei contraenti, è accertamento di fatto riservato al giudice di merito; la seconda, di inquadramento nel modello legale, è verificabile in sede di legittimità (richiamata Cass. n. 29111 del 05/12/2017).

Nel merito, la Corte ricostruisce il quadro unionale. L’art. 29 CDC definisce il valore di transazione; l’art. 32, par. 1, lett. c), CDC dispone l’addizione dei corrispettivi e diritti di licenza quando il compratore vi sia tenuto come condizione della vendita. Gli artt. 157, 159 e 160 DAC precisano che, per i marchi, l’inclusione dipende dal fatto che l’acquirente non possa ottenere le merci da fornitori non legati al venditore e che il pagamento sia richiesto dal venditore o da persona a esso legata. L’art. 143, par. 1, lett. e), DAC e l’allegato n. 23 chiariscono il concetto di controllo.

Da ciò deriva che, per costituire base imponibile doganale, il pagamento delle royalties deve essere condizione necessaria dell’acquisto dei prodotti marchiati. La Commissione tributaria regionale non ha esaminato puntualmente il contesto contrattuale, limitandosi ad affermazioni generiche e apodittiche. L’Agenzia, con piena autosufficienza, aveva invece riportato le clausole contrattuali specifiche dalle quali valutare la sussistenza delle condizioni normative. La sentenza impugnata ha dunque falsamente applicato la normativa codicistica e unionale.

È fondato anche il secondo motivo: la pronuncia della CTR sulla responsabilità dello spedizioniere quale rappresentante indiretto integra un vizio di extrapetizione, poiché tale questione non era stata posta dal ricorrente originario. L’accoglimento del secondo motivo assorbe il terzo, relativo all’art. 201 CDC. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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