Sanzioni voluntary disclosure non riducibili per Paesi white list prima del 2024 (Cass. civ. Sez. V n. 34094 del 24.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La riduzione delle sanzioni applicate per la detenzione di attività finanziarie non dichiarate all’estero non può essere fondata sulla cornice edittale prevista per i Paesi della white list quando lo Stato estero risulti ancora compreso nell’elenco dei regimi fiscali privilegiati per il periodo d’imposta oggetto di accertamento. L’eliminazione della Svizzera da tale elenco, disposta dal decreto ministeriale del 20 luglio 2023, opera solo dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione, cioè dal 1° gennaio 2024. Restano ferme le disposizioni nazionali applicabili fino al periodo d’imposta in corso alla data di pubblicazione del decreto, nonché ogni attività di accertamento effettuata in conformità a tali disposizioni. Il giudice di merito deve inoltre verificare il concreto trattamento sanzionatorio applicato dall’Amministrazione finanziaria, per accertare se esso sia già il più favorevole possibile per il contribuente.
Il Fatto
Il contribuente presentava richiesta di accesso alla procedura di voluntary disclosure, ai sensi dell’art. 1 legge n. 186 del 2014, segnalando la detenzione in Svizzera di attività finanziarie non dichiarate. All’esito della richiesta di chiarimenti, l’Agenzia notificava due atti di contestazione, ritenendo non veritiera la ricostruzione offerta. Esperito senza esito il tentativo di risoluzione stragiudiziale, il contribuente impugnava i due atti davanti alla Commissione tributaria provinciale, che respingeva i ricorsi.
L’appello, fondato anche sulla violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato e sulla erronea determinazione delle sanzioni, veniva parzialmente accolto dalla Commissione tributaria regionale, che riduceva le sanzioni. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo; il contribuente restava intimato.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina la censura di violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 2, secondo periodo, d.l. n. 167 del 1990 e dell’art. 1 d.m. 4 maggio 1999, in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. Il giudice di seconde cure aveva ridotto le sanzioni sull’assunto che la Svizzera fosse ormai espunta dall’elenco dei Paesi a fiscalità privilegiata, per avere concluso con l’Italia un accordo sullo scambio di informazioni.
Il motivo è fondato. La Corte rileva che l’Ufficio aveva applicato la sanzione dell’art. 5, comma 2, d.l. n. 167 del 1990 e che solo con il d.m. 20 luglio 2023, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 28 luglio 2023, n. 175, è stata disposta la modifica del d.m. 4 maggio 1999, con eliminazione della Svizzera dall’elenco.
Il collegio di legittimità valorizza la clausola temporale della norma ministeriale: l’efficacia dell’eliminazione decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione, cioè dal 1° gennaio 2024. Tale lettura è confermata dall’art. 12 legge n. 83 del 2023, che espressamente stabilisce che restano ferme tutte le disposizioni dell’ordinamento nazionale applicabili fino al periodo d’imposta in corso alla data di pubblicazione del decreto, nonché ogni attività di accertamento effettuata in conformità a tali disposizioni.
Ne consegue l’erroneità della sentenza impugnata, che aveva ridotto le sanzioni tenendo conto della cornice edittale prevista per i Paesi della white list. La Corte aggiunge un autonomo profilo di censura: la Commissione tributaria regionale non ha verificato il concreto trattamento sanzionatorio applicato dall’Amministrazione finanziaria, onde accertare se fosse già il più favorevole possibile per il contribuente.
Il ricorso è quindi accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla C.G.T.2 della Lombardia, in diversa composizione, per il riesame del profilo sanzionatorio e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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