Cessione in blocco e onere di prova della legittimazione del cessionario (Cass. civ. Sez. III n. 34411 del 28.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La cessione in blocco dei crediti ex art. 58 del d.lgs. 1° dicembre 1993, n. 385 realizza una successione a titolo particolare nel diritto controverso e ad essa si applica l’art. 111 cod. proc. civ. quando si verifica nel corso del processo. La società che propone ricorso per cassazione affermandosi successore di altra società deve fornire la prova documentale della propria legittimazione nelle forme dell’art. 372 cod. proc. civ., salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. In caso di contestazione spetta al cessionario provare l’inclusione del credito controverso nel perimetro della cessione in blocco; non è sufficiente la pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale, che è adempimento pubblicitario privo di efficacia costitutiva. La produzione dell’avviso con l’indicazione dei rapporti per categorie basta solo se gli elementi comuni consentono di individuare i crediti ceduti senza incertezze.
Il Fatto
Una banca conveniva in giudizio un fideiussore e la di lui coniuge per far dichiarare l’inefficacia di atti dispositivi compiuti in sede di separazione consensuale, aventi ad oggetto quote di immobili. Con successivo atto di citazione la stessa banca chiedeva la revoca della cessione dei diritti reali intervenuta a favore della figlia, con riserva del diritto di abitazione. Riunite le cause, interveniva un’altra banca chiedendo l’inefficacia ex art. 2901 cod. civ. o, in subordine, la simulazione dei medesimi atti.
Il Tribunale accoglieva in parte le domande della prima banca e rigettava quella dell’intervenuta, per difetto di prova del credito. La Corte d’appello respingeva entrambi i gravami. L’acquirente del ramo d’azienda della banca intervenuta ricorreva per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina in via preliminare l’eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata in controricorso. Le controricorrenti deducevano che dalla documentazione depositata non era desumibile la lista dei crediti ceduti in sede di atto di scissione.
L’eccezione è accolta. La Corte richiama Cass., sez. U, 26/08/2019, n. 21690: la cessione in blocco ex art. 58 t.u.b. integra una successione a titolo particolare nel diritto controverso, con applicazione dell’art. 111 cod. proc. civ. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è adempimento pubblicitario estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, equiparabile agli oneri dell’art. 1264 cod. civ., e non ha efficacia costitutiva (Cass., sez. 3, 25/09/2018, n. 22548).
Il principio dirimente è quello delle Sezioni Unite n. 11650/06: la società che ricorre affermandosi successore di altra società deve provare documentalmente la propria legittimazione nelle forme dell’art. 372 cod. proc. civ., a meno che il resistente non l’abbia riconosciuta. Chi agisce come cessionario in blocco ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito dedotto in giudizio nell’operazione (Cass., sez. 1, 22/02/2022, n. 5857; Cass., sez. 6-1, 05/11/2020, n. 24798).
La Corte riconosce che, per le peculiarità dell’istituto, è sufficiente produrre l’avviso di pubblicazione recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti, senza enumerazione specifica, purché gli elementi comuni consentano di individuare i rapporti senza incertezze (Cass., sez. 1, 29/12/2017, n. 31188; Cass., sez. 3, 22/6/2023, n. 17944; Cass., sez. 1, 29/2/2024, n. 5478).
Nel caso concreto l’onere non è assolto. L’avviso di scissione descrive le categorie dei crediti inclusi, ma né dall’atto né dalla documentazione allegata al ricorso è possibile evincere se tra essi sia compreso proprio quello correlato al rapporto oggetto del giudizio. L’elenco dei numeri di gestione richiamato non consente l’identificazione certa. La Corte dichiara quindi inammissibile il ricorso, con condanna alle spese e agli accessori, oltre al contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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