Interesse ad agire e domande di nullità contrattuale dopo la prescrizione (Cass. civ. Sez. I n. 32546 del 13.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’interesse ad agire richiesto dall’art. 100 cod. proc. civ. postula un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non si esaurisce nella mera certezza del diritto. Pertanto, quando la domanda restitutoria o risarcitoria conseguenziale sia colpita da prescrizione, l’interesse degli attori a una pronuncia di nullità contrattuale viene meno, non residuando alcuna utilità concreta e attuale ritraibile dall’accoglimento. La prospettazione di un diverso esito sul riparto delle spese processuali non è idonea a fondare l’interesse, potendo il giudice di merito valorizzare le questioni sottese anche in assenza di espressa statuizione. Nel giudizio di legittimità, inoltre, sono inammissibili per novità le questioni non appartenenti al tema del decidere dei gradi di merito e non rilevabili d’ufficio, gravando sul ricorrente l’onere di allegarne l’avvenuta deduzione.
Il Fatto
Alcuni clienti convenivano in giudizio una banca chiedendo l’accertamento della nullità degli ordini aventi a oggetto operazioni finanziarie, per difetto di forma scritta del contratto quadro, inosservanza degli obblighi informativi, abusivo riempimento di fogli in bianco e difetto di causa. In via subordinata domandavano l’annullamento delle operazioni per dolo e, in ogni caso, la condanna della banca alla restituzione delle somme versate e al risarcimento dei danni, anche con riferimento alle segnalazioni alla Centrale dei Rischi.
Il Tribunale respingeva le domande. La Corte di appello di Bari confermava la decisione, ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca e affermando che il rigetto delle domande restitutoria e risarcitoria faceva venir meno l’interesse degli appellanti a una pronuncia sulle domande di nullità. I soccombenti propongono ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 100, 112 e 115 cod. proc. civ. e delle norme sul t.u.f. e sul t.u.b., lamentando che la Corte di appello avrebbe erroneamente negato l’interesse ad agire sulle domande di nullità. Essi individuano tale interesse nella certezza del diritto e nell’incidenza di un eventuale accoglimento sul regolamento delle spese processuali.
La Corte ritiene il motivo inammissibile. La Corte di appello aveva osservato che le domande di nullità erano state proposte al fine esclusivo di ottenere l’accoglimento delle domande conseguenziali di ripetizione e risarcimento, sicché la ritenuta prescrizione di queste ultime faceva venir meno la prospettiva di un risultato utile giuridicamente apprezzabile. Il richiamo alla certezza del diritto è privo dei caratteri di concretezza e attualità necessari per integrare l’interesse ex art. 100 cod. proc. civ., come confermato dai precedenti richiamati (Cass. n. 12733 del 2024; Cass. n. 41688 del 2021; Cass. n. 2057 del 2019; Cass. n. 27151 del 2009).
Neppure è pertinente il riferimento alla diversa regolazione delle spese: il giudice di merito avrebbe potuto attribuire rilevanza alle questioni sottese alle domande anche in assenza di un’espressa statuizione sulle medesime.
Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, cod. civ. e l’omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che numerose operazioni erano state poste in essere nel decennio antecedente la citazione e che essi avevano avuto conoscenza delle operazioni solo in momenti successivi, a causa del doloso occultamento della documentazione da parte della banca. Anche tale motivo è inammissibile: la doglianza sulla mancata considerazione delle operazioni non trattate nella sentenza impugnata non rispetta il requisito dell’autosufficienza, poiché il ricorrente avrebbe dovuto allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito.
Le questioni nuove non possono essere prospettate per la prima volta in sede di legittimità se non appartengono al thema decidendum dei gradi precedenti e non sono rilevabili d’ufficio (Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018; Cass. n. 23675 del 2013; Cass. n. 25319 del 2017; Cass. n. 4787 del 2012). Le circostanze sulle tempistiche e sulle modalità di conoscenza delle operazioni e sul dedotto occultamento risultano già esaminate dal giudice di merito, sicché la censura si risolve in una critica alla valutazione probatoria, non proponibile in cassazione. Quanto alle richieste ex art. 119 t.u.b. rimaste senza riscontro, la doglianza non si confronta con la decisione impugnata, che le ha ritenute inidonee a impedire il decorso della prescrizione. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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