La richiesta di conciliazione obbligatoria integra il reclamo ex art. 35 CCNL (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15219 del 30.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La clausola del CCNL edili che impone all’operaio di presentare, a pena di decadenza, qualsiasi reclamo sul salario e qualunque richiesta inerente al rapporto entro sei mesi dalla cessazione del rapporto non prescrive una modalità specifica di esercizio del diritto. La richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione, contenente la specificazione delle pretese, integra pertanto il “reclamo” o la “richiesta” previsti dalla norma contrattuale e impedisce la consumazione della decadenza. Una volta verificato il rispetto del termine, ai fini del diritto vantato operano i soli principi generali in tema di prescrizione.

Il Fatto

Un operaio specializzato, inquadrato al quarto livello del CCNL edili, conveniva in giudizio la società datrice di lavoro per il pagamento di differenze retributive per lavoro straordinario, lavoro festivo, indennità di trasferta e indennità di caposquadra, maturate nel corso del rapporto.

Il tribunale rigettava la domanda e la Corte d’appello di Napoli confermava la decisione, ritenendo operativa la decadenza semestrale prevista dall’art. 35 CCNL. Il giudice di merito escludeva che il tentativo obbligatorio di conciliazione potesse valere come reclamo, attribuendogli il solo effetto di sospendere il termine. Il lavoratore ricorreva quindi in cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione centrale: se la richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione possa integrare la “richiesta” richiesta dall’art. 35 CCNL a pena di decadenza. La norma contrattuale, osserva la Corte, non indica alcuna modalità specifica per effettuare il reclamo e non richiede l’avvio di un procedimento giudiziale. Occorre quindi valutare se il disposto possa essere integrato da attività diverse dall’azione giudiziaria.

Il Collegio richiama il principio secondo cui la convocazione davanti alla competente commissione di conciliazione, all’esito della richiesta di svolgimento del tentativo obbligatorio contenente la specificazione delle rivendicazioni, costituisce una vera e propria messa in mora, valutabile ai fini dell’interruzione della prescrizione. La richiesta esplicita la pretesa e manifesta l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto verso il soggetto passivo (Cass. n. 29419/2019).

Ne deriva che la richiesta del tentativo di conciliazione relativa a una determinata pretesa creditoria è manifestazione piena di volontà di far valere il diritto. Non è pertanto coerente con tale principio la statuizione della corte territoriale, che ha escluso la valenza di “reclamo” o “richiesta” del tentativo di conciliazione rispetto al diritto vantato.

La Corte lascia fermo il principio che riserva al giudice del merito la valutazione sulla congruità del termine decadenziale (Cass. n. 9647/2004), questione non in discussione. Una volta verificato il rispetto dei termini, ai fini del diritto vantato saranno operativi i soli principi generali in tema di prescrizione. Il primo motivo è quindi accolto; il secondo, relativo all’indisponibilità dei diritti, resta assorbito. La sentenza è cassata con rinvio alla corte territoriale, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *