Cessione di quote non è cessione d’azienda: riqualificazione illegittima (Cass. civ. Sez. V n. 7545 del 21.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, l’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, nella formulazione successiva alla legge n. 205/2017 — cui l’art. 1, comma 1084, della legge n. 145/2018 riconosce efficacia retroattiva di interpretazione autentica, senza profili di illegittimità secondo la Corte cost. n. 158 del 2020 e la Corte cost. n. 39 del 2021 — impone di applicare l’imposta secondo la natura intrinseca e gli effetti giuridici del solo atto presentato alla registrazione, sulla base degli elementi da esso desumibili, prescindendo dagli elementi extratestuali e dagli atti collegati, salvo l’art. 10-bis dello Statuto del contribuente. Ne consegue che la cessione totalitaria di quote societarie non può essere riqualificata come cessione d’azienda: i due istituti restano distinti e infungibili, né rileva lo scopo economico perseguito dalle parti.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di liquidazione con cui riqualificava, ex art. 20 d.P.R. n. 131/1986, l’atto di cessione totalitaria di quote societarie stipulato tra i contribuenti come cessione d’azienda, rideterminando le imposte di registro in misura proporzionale anziché fissa, come indicato dalle parti nell’atto.
Il ricorso dei contribuenti era stato rigettato in primo grado. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 5329/06/19, aveva accolto l’appello solo in relazione alla domanda subordinata di rideterminazione della base imponibile, confermando nel resto la riqualificazione. Avverso tale pronuncia i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 20 e dell’art. 11 della Tariffa, Parte I, nonché degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. in relazione agli artt. 2322 e 2555 cod. civ.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce l’evoluzione della norma. Nella previgente formulazione l’art. 20 esprimeva il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, consentendo di ricostruire l’effetto giuridico anche su elementi extratestuali e su atti collegati. La legge n. 205/2017 ha ristretto l’oggetto dell’interpretazione al solo atto presentato alla registrazione e agli elementi da esso desumibili, escludendo gli elementi evincibili da atti collegati o da fonti extra-testuali.
La portata retroattiva della riformulazione deriva dall’art. 1, comma 1084, della legge n. 145/2018, che ne ha dichiarato la natura di interpretazione autentica. Il Giudice delle leggi ha escluso profili di illegittimità con la Corte cost. n. 158 del 2020 e la Corte cost. n. 39 del 2021. La Corte richiama la propria giurisprudenza conforme: Cass. n. 9065 del 2021 e Cass. n. 10688 del 2021, secondo cui la riqualificazione è legittima solo se operata ab intrinseco, senza riferimento ad atti collegati ed elementi extra-testuali.
Su questa base il Collegio rileva che cessione d’azienda e cessione di quote societarie sono istituti distinti, con effetti giuridici, fiscali, gestionali e contabili differenti, e dunque infungibili. La nuova formulazione dell’art. 20 impone di considerare solo gli effetti giuridici dell’atto registrato, non lo scopo economico perseguito dalle parti, quand’anche consistesse nell’acquisto indiretto dell’azienda.
Il principio trova conferma nel comma 4 dell’art. 10-bis della legge n. 212/2000, che consacra la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali e operazioni comportanti diverso carico fiscale, e nella relazione accompagnatoria alla legge n. 205/2017, ove si esclude espressamente che la cessione totalitaria di quote possa essere assimilata a una cessione d’azienda. La stessa Agenzia delle entrate ha escluso tale assimilazione nelle risposte n. 13/2019 e n. 956-1469/2018/2019.
La Commissione tributaria regionale non si è attenuta a tali principi. La sentenza è dunque cassata e la causa decisa nel merito, ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con accoglimento dell’originario ricorso dei contribuenti. Le spese dell’intero giudizio sono compensate tra le parti in ragione della recente evoluzione normativa e giurisprudenziale.
Nota della Redazione
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