Mutamento del petitum per errata interpretazione della domanda e giudicato implicito (Cass. civ. Sez. I n. 27464 del 14.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice che, nell’interpretare la domanda, ne modifichi il petitum o la causa petendi, decidendo su una pretesa diversa da quella proposta, viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 cod. proc. civ. e incorre in nullità processuale deducibile come vizio ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. La statuizione così resa, ove non impugnata, si consolida in giudicato implicito sulla domanda effettivamente proposta, precludendo la sua riproposizione in un giudizio successivo. L’individuazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito, ma resta sindacabile in cassazione quando l’inesatta rilevazione del petitum determini la violazione del principio di corrispondenza.
Il Fatto
Il ricorrente aveva sottoscritto con una società tre contratti di locazione finanziaria. Preso atto che per alcuni mancati pagamenti di canoni era stata effettuata una segnalazione alla Centrale-rischi della Banca d’Italia, aveva convenuto in giudizio la cessionaria del credito chiedendo la cancellazione della segnalazione e il risarcimento dei danni. In quel primo giudizio il Tribunale aveva dichiarato illegittima l’iscrizione ipotecaria ma non la segnalazione a sofferenza, condannando la convenuta al risarcimento.
Il ricorrente aveva poi agito nuovamente per l’accertamento dell’illegittimità della segnalazione e il risarcimento. Il Tribunale rigettava la domanda per ne bis in idem, ritenendo che sulla pretesa si fosse formato un implicito rigetto non impugnato. La Corte d’appello confermava il rigetto, ravvisando non un’omessa pronuncia ma un’errata pronuncia, che avrebbe dovuto essere oggetto di impugnativa. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte rigetta l’eccezione di tardività del ricorso. La notifica a mezzo pec, effettuata dopo le ore 21,00 ma entro le 24,00 del giorno di scadenza, si perfeziona per il notificante al momento di generazione della ricevuta di accettazione. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 75 del 2019, che ha dichiarato illegittimo l’art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012 nella parte in cui fissava alle ore 7 del giorno successivo il perfezionamento per il notificante, opera la regola generale della scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione. Il termine per impugnare scade dunque allo spirare della mezzanotte dell’ultimo giorno, secondo il principio affermato da Cass. n. 29584/21.
È parimenti infondata l’eccezione di carenza di autosufficienza, essendo il ricorso redatto in maniera sufficientemente chiara.
Nel merito, l’unico motivo è infondato. Con la sentenza del 2011 il giudice non omise di pronunciare sulla domanda, ma si pronunciò sulla base di un’interpretazione che aveva determinato il mutamento della domanda stessa, in violazione del principio di corrispondenza chiesto/pronunciato. Su quella domanda, così erroneamente interpretata, si è formato il giudicato, non essendo stata impugnata la statuizione per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
La Corte ribadisce che l’individuazione e l’interpretazione del contenuto della domanda sono attività riservate al giudice di merito, ma sono sindacabili come vizio di nullità processuale ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. quando l’inesatta rilevazione del contenuto della domanda determini un vizio attinente all’individuazione del petitum, sotto il profilo della violazione del principio di corrispondenza (richiamata Cass. n. 30770/23). Il principio opera anche quando, pur nell’identità del petitum, il giudice muti la causa petendi, come chiarito da Cass. n. 13602/19.
Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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