Banche: il 52° aggiornamento della Circolare 285 attua la CRD6 sui gruppi bancari e introduce i presidi sul rischio di concentrazione verso le controparti centrali (CCP)
Banca d’Italia, Circolare n. 285/2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche” – 52o aggiornamento (atto di emanazione): gruppi bancari e albo, gruppo bancario cooperativo, rischio di concentrazione derivante dalle esposizioni verso le controparti centrali (CCP).
In sintesi
La Banca d’Italia emana il 52o aggiornamento della Circolare n. 285/2013. Le modifiche coprono due aree. La prima adegua la disciplina dei gruppi bancari e del gruppo bancario cooperativo alla direttiva UE 2024/1619 (CRD6): le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista esentate dal ruolo di capogruppo possono ottenere anche l’esclusione dal perimetro di consolidamento prudenziale quando i rischi che pongono sono irrilevanti per la vigilanza consolidata; si disciplina il relativo procedimento di autorizzazione (nuovo art. 60-ter TUB, termine di 6 mesi) e si adeguano al quadro europeo le definizioni di società finanziaria e strumentale, con le strumentali che rientrano nella più ampia nozione di società finanziaria. La seconda attua la direttiva UE 2024/2994, introducendo presidi specifici per identificare, gestire e contenere il rischio di concentrazione derivante dalle esposizioni verso le controparti centrali (CCP), con obblighi di governo societario e poteri di intervento della Banca d’Italia. Le disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito della Banca d’Italia.
Oggetto e contesto
L’atto di emanazione modifica più parti della Circolare 285: i Capitoli 2 e 4 della Parte Prima, Titolo I (gruppi bancari e albo delle banche e dei gruppi bancari) e il Capitolo 6 della Parte Terza (gruppo bancario cooperativo), nonché, per il rischio di concentrazione verso le CCP, il Capitolo 1 del Titolo III (processo di revisione e valutazione prudenziale, SREP, e poteri delle Autorita’ di vigilanza) e il Capitolo 3 del Titolo IV (sistema dei controlli interni e governo societario). Si tratta, in entrambi i casi, del recepimento di novità europee nel quadro prudenziale nazionale.
Gruppi bancari: esclusione dal consolidamento e definizioni
Sul primo fronte, le modifiche recepiscono l’art. 21-bis, par. 4-bis, della CRD (direttiva UE 2013/36) come modificata dalla CRD6 (direttiva UE 2024/1619): le società di partecipazione finanziaria o mista già esentate dal ruolo di capogruppo possono ottenere dall’autorità di vigilanza competente anche l’esclusione dal perimetro di consolidamento prudenziale, quando i rischi che pongono sono irrilevanti ai fini della vigilanza consolidata. Le nuove disposizioni disciplinano il procedimento di autorizzazione – documentazione da allegare all’istanza e criteri di valutazione delle condizioni da parte dell’autorità – dando attuazione alle previsioni del TUB come modificato dal d.lgs. n. 208 del 31 dicembre 2025 (che ha recepito la CRD6 in Italia). Nello stesso quadro sono adeguate al diritto europeo le definizioni di società finanziaria e strumentale: le società strumentali rientrano nella più ampia definizione di società finanziaria, sicché le disposizioni su base consolidata si applicano anche alle configurazioni di gruppo in cui al vertice vi sia una società strumentale.
Il rischio di concentrazione verso le controparti centrali (CCP)
Sul secondo fronte, le modifiche attuano la direttiva UE 2024/2994, che ha inserito nella CRD un insieme di obblighi e poteri dedicati al rischio di concentrazione derivante dalle esposizioni verso le controparti centrali (CCP), ai sensi dell’art. 7-bis del regolamento EMIR (UE n. 648/2012). Sono introdotti presidi per l’identificazione, la gestione e il contenimento di tale rischio: gli enti devono dotarsi di processi efficaci di identificazione, gestione, monitoraggio e segnalazione; sono rafforzati i presidi di governo societario, con l’organo di gestione tenuto a elaborare piani specifici, corredati di obiettivi quantificabili, per le CCP che prestano servizi di rilevanza sistemica significativa per l’Unione europea. Sul piano prudenziale, la Banca d’Italia può adottare misure specifiche in caso di concentrazione eccessiva delle esposizioni verso una CCP, inclusa la riduzione delle esposizioni o il loro riallineamento nei conti di compensazione.
Consultazione, procedimenti ed entrata in vigore
Quanto all’iter, gli interventi sui gruppi bancari sono stati sottoposti a consultazione pubblica (di cui la Banca d’Italia ha già pubblicato il resoconto), mentre non e’ stata svolta un’analisi di impatto della regolamentazione, trattandosi di recepimento di norme europee senza rilevanti margini di discrezionalità. Le modifiche sul rischio di concentrazione verso le CCP non sono state poste in consultazione, perché perseguono un mero coordinamento con la direttiva UE 2024/2994 e recepiscono norme sufficientemente dettagliate. Dalla data di entrata in vigore e’ introdotto un nuovo procedimento amministrativo: l’autorizzazione all’esclusione dal perimetro di consolidamento prudenziale ai sensi dell’art. 60-ter TUB (termine di 6 mesi). Le disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito web della Banca d’Italia.
Documento ufficiale
Circolare n. 285/2013 e relativi aggiornamenti sul sito della Banca d’Italia: Disposizioni di vigilanza per le banche – Circolare n. 285
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