Delegazione di pagamento dello stipendio: stessi criteri della cessione del quinto per il rimborso in caso di estinzione anticipata (ABF Bologna 3852/2026)

Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Bologna, decisione n. 3852 del 4 maggio 2026 (seduta 24 marzo 2026) — Pres. Tenella Sillani, Rel. Ilaria Pagni

I fatti

Il ricorrente aveva stipulato, il 21 ottobre 2014, un contratto di finanziamento con delegazione di pagamento di una quota dello stipendio, della durata di 120 rate mensili, estinto anticipatamente nel novembre 2023 in corrispondenza della rata numero 107.

Il ricorrente chiedeva il rimborso di 776,17 euro, a titolo di residuo non ancora corrisposto sulle commissioni della mandataria, sulle provvigioni dell’intermediario e sugli interessi corrispettivi non maturati.

La decisione

Il Collegio, decidendo lo stesso giorno un caso pressoché gemello (la decisione n. 3850/2026, relativa a un contratto di cessione del quinto contratto dallo stesso schema negoziale), applica i medesimi criteri: per i contratti anteriori al 25 luglio 2021 vale l’art. 11-octies, comma 2, del d.l. 73/2021 come modificato dal d.l. 104/2023, che rinvia alla disciplina previgente dell’art. 125-sexies TUB e ai principi civilistici sull’indebito, con i criteri Lexitor recepiti dal Collegio di Coordinamento n. 26525/2019 per la riduzione secondo equità dei costi up front.

Anche in questo caso, la delegazione di pagamento viene equiparata, ai fini del calcolo, alla cessione del quinto: le commissioni della mandataria per il perfezionamento e le provvigioni dell’intermediario sono qualificate come costi up front; le commissioni della mandataria per la gestione e gli interessi corrispettivi come costi recurring.

Il Collegio determina i seguenti importi residui, al netto di quanto già rimborsato dall’intermediario: 10,79 euro per le commissioni di perfezionamento; nulla per le commissioni di gestione, già interamente rimborsate; 17,98 euro per le provvigioni dell’intermediario; 566,09 euro per gli interessi corrispettivi (a fronte di un dovuto di 656,69 euro, di cui 90,60 euro già corrisposti). Il totale residuo, pari a 594,86 euro, viene arrotondato a 595,00 euro.

I criteri di calcolo del rimborso in caso di estinzione anticipata elaborati per la cessione del quinto trovano applicazione anche alla delegazione di pagamento dello stipendio, trattandosi di schemi negoziali sostanzialmente omologhi quanto alla struttura dei costi e alla loro natura up front o recurring.

L’esito

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda al ricorrente la somma di 595,00 euro, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo, oltre alla somma di 200,00 euro a titolo di contributo alle spese della procedura in favore della Banca d’Italia e a rimborsare al ricorrente la somma di 20,00 euro per il contributo versato per l’avvio del ricorso.

Perché questa decisione conta, in pratica

La tutela riconosciuta a chi estingue anticipatamente una cessione del quinto si estende, con lo stesso identico impianto di calcolo, a chi ha sottoscritto una delegazione di pagamento dello stipendio: la forma tecnica del finanziamento non incide sui criteri di rimborso, che restano ancorati alla natura sostanziale di ciascuna voce di costo.

Scarica il testo integrale della decisione (PDF)

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