Clausola compromissoria e condizioni generali: serve la serie indefinita di rapporti (Cass. civ. Sez. II n. 234 del 04.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo della specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie, ai sensi dell’art. 1341, comma 2, cod. civ., presuppone che il contratto sia stato predisposto da un contraente per regolare in modo uniforme una serie indefinita di rapporti. Non è sufficiente che una parte abbia predisposto unilateralmente l’intero contenuto del negozio, se questo resta singolo e specifico. In tale ipotesi la clausola compromissoria è valida ed efficace senza approvazione separata, anche se inserita in un testo originariamente redatto dalla controparte. Il presupposto di applicabilità della norma deve essere allegato e provato da chi la invoca.

Il Fatto

Una società appaltante ha proposto opposizione davanti al Tribunale di Pordenone avverso il decreto ingiuntivo con cui una società appaltatrice le intimava il pagamento di un corrispettivo per lavori eseguiti in appalto. L’opponente ha eccepito in via preliminare l’incompetenza del giudice che aveva emesso l’ingiunzione, in favore di un collegio arbitrale previsto in via esclusiva dalla clausola compromissoria contenuta nel contratto di appalto.

La società opposta ha contestato l’eccezione, deducendo la nullità della clausola compromissoria per mancata specifica approvazione per iscritto ex art. 1341, comma 2, cod. civ. Il Tribunale ha accolto l’eccezione di incompetenza, ha dichiarato nullo il decreto ingiuntivo opposto e ha rimesso le parti davanti al collegio arbitrale, rilevando che il contratto era stato oggetto di trattative e non era stato unilateralmente predisposto per una serie futura di contratti. Avverso tale sentenza la società opposta ha proposto regolamento di competenza.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il ricorso infondato, muovendo da un rilievo assorbente di carattere probatorio. Dalla lettura del ricorso e dell’atto di opposizione non risultano allegate né provate circostanze idonee a dimostrare che il contratto fosse stato predisposto dalla committente per regolare in modo uniforme una serie futura di rapporti. Questo solo requisito integra il presupposto di applicabilità dell’art. 1341, comma 2, cod. civ., ed è contestato dalla controparte.

La ricorrente si è limitata a dedurre che la proposta contrattuale, denominata draft, era stata predisposta dalla committente almeno due anni prima della conclusione del contratto e utilizzata anche per un altro appalto concluso con un diverso imprenditore. Secondo la ricorrente, tale circostanza avrebbe dimostrato la serialità e uniformità del disciplinare. La Corte ha giudicato l’allegazione del tutto inidonea a superare la specifica contestazione della controparte e a ricondurre la proposta allo schema delle condizioni generali di contratto.

Il Collegio ha richiamato il proprio orientamento costante: per riconoscere l’obbligo della specifica approvazione scritta non basta che un contraente abbia predisposto l’intero contenuto del contratto, ma occorre che lo schema e le condizioni generali siano stati fissati per servire a una serie indefinita di rapporti. Il requisito opera sul piano sostanziale, perché le clausole devono essere confezionate da un contraente che svolge attività contrattuale verso una pluralità indifferenziata di soggetti, e sul piano formale, perché predeterminate in moduli o formulari utilizzabili in serie (Cass. n. 20461 del 2020; Cass. n. 17073 del 2013; Cass. n. 12153 del 2006). Non necessitano invece di approvazione separata le clausole elaborate in previsione di un singolo, specifico negozio, che l’altra parte possa richiedere di modificare dopo averne apprezzato il contenuto.

La Corte ha inoltre chiarito che è irrilevante che tale profilo non sia stato evidenziato dalla sentenza impugnata, che aveva preferito sottolineare la negoziazione tra le parti. In sede di regolamento di competenza, poiché l’oggetto è una questione processuale e si verifica se il giudice a quo abbia commesso un errore di diritto, la Corte è giudice del fatto e non è vincolata alle argomentazioni poste a sostegno del provvedimento impugnato, potendo fondare la decisione su altri profili utili emergenti dagli atti (Cass. n. 17312 del 2018; Cass. n. 21422 del 2016; Cass. n. 2591 del 2006). Il ricorso è stato respinto, con conferma della competenza del collegio arbitrale e condanna della ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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