Inammissibile appello per violazione art 342 cpc è sentenza sostanziale ricorribile (Cass. civ. Sez. II n. 1936 del 18.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza con cui il giudice d’appello dichiara inammissibile l’impugnazione per violazione dell’art. 342 cod. proc. civ. è ricorribile per cassazione, perché decide una questione processuale che si pone a monte del merito e ha carattere definitivo, sostanzialmente equiparabile a una sentenza. Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo riformato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 134 del 2012, impongono a pena di inammissibilità la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati, con una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice. Non occorrono formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione, permanendo la natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello.

Il Fatto

Il Tribunale di Salerno, in grado d’appello, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dall’agente della riscossione avverso la sentenza del giudice di pace che aveva accolto l’opposizione del contribuente a due cartelle esattoriali, rilevando la prescrizione dei crediti. L’inammissibilità è stata fondata sull’art. 342 cod. proc. civ.: l’atto d’appello avrebbe riprodotto quasi pedissequamente l’intero contenuto della sentenza, senza individuare con chiarezza i punti censurati, le modifiche richieste al fatto e il dispositivo invocato.

Contro l’ordinanza l’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 342 cod. proc. civ. Il contribuente e la Regione non hanno svolto difese.

La Motivazione della Corte

La Cassazione affronta in via preliminare una questione di ammissibilità del ricorso. Il Tribunale ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello con ordinanza e non con sentenza. Secondo la giurisprudenza consolidata, l’ordinanza di inammissibilità ex art. 348 ter cod. proc. civ. non è ricorribile quando è resa nell’ambito proprio del merito, per manifesta infondatezza, non avendo carattere definitivo.

Diverso è il caso in cui l’inammissibilità sia dichiarata per ragioni processuali, come nella specie per violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., oltre l’ambito applicativo proprio dell’art. 348 ter. Tale ordinanza decide una questione attinente al mezzo d’impugnazione, a monte del merito, ed è perciò definitiva, sostanzialmente una sentenza in senso sostanziale. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 1914 del 2016 e le Sez. 6-2 n. 7273 del 2014 e n. 16396 del 2015. Il ricorso è quindi ammissibile.

Nel merito, il motivo è fondato. Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ. richiedono una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati e delle relative doglianze, con una parte argomentativa che contrasti le ragioni del primo giudice. Non serve però l’uso di forme sacramentali né la redazione di un progetto alternativo di decisione. La Corte richiama sul punto le Sezioni Unite n. 36481 del 2022.

Il Tribunale ha fondato l’inammissibilità sull’omessa indicazione delle parti del provvedimento da impugnare e delle modifiche richieste. Ma dall’atto riprodotto in ricorso l’appello risultava compiutamente sviluppato, con cinque motivi: difetto di giurisdizione del giudice di pace, sua incompetenza funzionale, non impugnabilità autonoma dell’estratto di ruolo, tardività dell’opposizione e infondatezza dell’eccezione di prescrizione. Il ricorso è accolto, l’ordinanza cassata e la causa rinviata al Tribunale di Salerno, in persona di diverso magistrato, anche per le spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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