Estinzione per inattività delle parti e spese del processo estinto (Cass. civ. Sez. III n. 12020 del 03.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’estinzione del processo per mancata riassunzione nel termine di tre mesi dall’interruzione, stabilito dall’art. 305 c.p.c., è ipotesi disciplinata dall’art. 307, terzo comma, c.p.c. e annoverata tra quelle di estinzione per inattività delle parti, con la conseguenza che non rileva la causa dell’evento interruttivo. L’ultimo comma dell’art. 310 c.p.c., secondo cui le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate, trova applicazione in tutte le ipotesi di estinzione, salvo quella per rinuncia agli atti del giudizio. Esso non opera solo quando insorga controversia in ordine all’estinzione del processo e questa venga decisa con sentenza: in tal caso riprendono vigore i criteri degli artt. 91 e 92 c.p.c., limitatamente alle spese causate dalla trattazione della questione relativa all’estinzione, non potendo configurarsi soccombenza per la fase antecedente.

Il Fatto

Un professionista conveniva in giudizio una società per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti ad asserite condotte illecite. Il giudizio di primo grado si estingueva, ai sensi dell’art. 305 c.p.c., per mancata riassunzione nel termine trimestrale, essendo stata disposta a carico dell’attore la sospensione dall’esercizio della professione.

La sentenza di estinzione veniva impugnata innanzi alla Corte d’appello, che rigettava il gravame. Il ricorrente ricorreva, pertanto, per cassazione, dolendosi della qualificazione dell’atto di impulso depositato dalla società, della condanna alle spese di primo grado e del rigetto della domanda di lite temeraria.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, che investono la statuizione di condanna alle spese processuali di primo grado. Il Collegio ne afferma l’ammissibilità, poiché i motivi, sia pure per sintesi, consentono di avere contezza dei fatti di causa essenziali.

Nel merito, la Corte ricostruisce la disciplina applicabile. L’estinzione per mancata riassunzione è riconducibile all’art. 307, terzo comma, c.p.c. e va annoverata tra le ipotesi di estinzione per inattività delle parti, così da non rilevare quale sia stata la causa dell’interruzione. Le norme sull’estinzione hanno, difatti, la funzione di sanzionare l’inattività delle parti, evitando le lungaggini derivanti da domande non coltivate.

Il Collegio passa poi all’art. 310, ultimo comma, c.p.c., che si applica alle varie ipotesi di estinzione, salvo quella per rinuncia agli atti del giudizio. Tale disposizione si giustifica perché nessuna delle parti ha manifestato interesse alla prosecuzione del giudizio, interesse che può identificarsi anche solo in quello di vedersi riconosciute le spese o una somma ai sensi dell’art. 96 c.p.c.

La giurisprudenza di legittimità ha pertanto affermato che il principio dell’ultimo comma dell’art. 310 c.p.c. non trova applicazione solo quando insorga controversia in ordine all’estinzione e tale controversia sia decisa con sentenza. In questa ipotesi riprendono vigore i principi degli artt. 91 e 92 c.p.c., limitatamente alle spese causate dalla trattazione della questione relativa all’estinzione, non potendosi configurare soccombenza per la fase precedente.

Nel caso concreto la decisione con sentenza non ha fatto seguito a una controversia sull’estinzione, ma è stata adottata su istanza di parte, persistendo l’assenza dell’attore. La Corte territoriale ha quindi errato nel ritenere legittima la condanna alle spese, pronunciata proprio per la fase anteriore all’evento interruttivo. I primi due motivi sono accolti per quanto di ragione, il terzo è assorbito; la sentenza è cassata e la causa decisa nel merito, con spese di primo grado a carico delle parti che le hanno anticipate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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