Clausola compromissoria inefficace senza autorizzazione preventiva della P.A. (Cass. civ. Sez. I n. 13905 del 20.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La clausola compromissoria inserita in un contratto di appalto pubblico stipulato anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 190/2012 resta valida, ma è colpita da inefficacia sopravvenuta per mancanza della previa autorizzazione motivata dell’organo di governo della P.A., introdotta dall’art. 1, comma 19, della legge n. 190/2012. Tale autorizzazione non è desumibile da atti o comportamenti concludenti di organi o soggetti diversi, inidonei a esprimere le ragioni della scelta di derogare alla giurisdizione ordinaria, né può identificarsi con la delibera di approvazione del contratto. L’abrogazione della norma a opera dell’art. 217 del d.lgs. n. 50/2016 non ha efficacia retroattiva e vale solo per i contratti stipulati successivamente alla sua entrata in vigore, in coerenza con il principio di irretroattività confermato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

Il Fatto

L’azienda ospedaliera, in qualità di appaltante, conveniva davanti al Tribunale di Roma la società appaltatrice per ottenere la restituzione di una somma di denaro, oltre interessi moratori. La società resistente eccepiva in via pregiudiziale l’incompetenza del giudice adito, invocando la clausola compromissoria contenuta nel contratto. L’azienda contestava l’eccezione, sostenendo che l’abrogazione del regime autorizzativo operasse solo dall’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici.

Il Tribunale di Roma, con sentenza, dichiarava la propria incompetenza, ritenendo applicabile la clausola compromissoria in quanto il bando di gara precedeva l’entrata in vigore del codice dei contratti pubblici. Avverso questa sentenza l’azienda proponeva regolamento di competenza, affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso, in conformità alle conclusioni della Procura Generale. Il Tribunale aveva ritenuto che l’abrogazione degli artt. 1 e 25 della legge n. 190/2012, disposta dagli artt. 216 e 217 del d.lgs. n. 50/2016, fosse retroattiva e quindi applicabile anche al caso concreto, ricadente sotto il vigore della legge n. 190/2012.

Il ragionamento è invertito. La legge n. 190/2012 ha previsto la nullità delle clausole compromissorie nei contratti pubblici anche se inserite anteriormente alla sua entrata in vigore, e questa retroattività è stata ritenuta legittima dalla Corte costituzionale n. 108 del 2015. La clausola compromissoria contenuta in un appalto stipulato prima della legge resta valida, ma è colpita da inefficacia sopravvenuta per mancanza della previa autorizzazione motivata dell’organo di governo.

La Corte richiama i propri precedenti: l’autorizzazione non è desumibile da atti o comportamenti concludenti di organi diversi (Cass. n. 29255 del 2017) e non può identificarsi con la delibera di approvazione del contratto (Cass. n. 13410 del 2019). L’abrogazione operata dal nuovo codice non ha efficacia retroattiva, ma vale solo per i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore della norma abrogante (Cass. n. 24641 del 2020), principio ribadito dalla Corte costituzionale n. 58 del 2019 e confermato da Cass. n. 16143 del 2022.

Nella specie l’autorizzazione è mancata e la controricorrente non ha dedotto alcunché al riguardo. Non rileva il giudicato asseritamente formatosi sulla validità della clausola, poiché quella richiamata è contenuta in un altro capitolato contrattuale e disciplina un diverso rapporto e un diverso contenzioso. Il Tribunale, affermando l’operatività della clausola, ha violato la legge applicabile ratione temporis. Il ricorso è quindi accolto e va dichiarata la competenza del Tribunale ordinario di Roma.

Nota della Redazione

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