Danno da interruzione di energia elettrica e prova del quantum (Cass. civ. Sez. III n. 31953 del 08.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Accertata l’esistenza di un danno risarcibile certo, non meramente ipotetico, la circostanza che lo stesso non possa essere provato nel suo preciso ammontare non autorizza il giudice di merito a pronunciare una decisione di non liquet. In presenza di un danno patrimoniale certo nella sua esistenza, il giudice è tenuto a far luogo alla valutazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., criterio sussidiario e residuale che integra in via equitativa la prova semipiena dell’ammontare del danno. La valutazione equitativa non può però assumere valenza surrogatoria della prova del danno né del nesso causale, operando solo quando il danno sia oggettivamente accertato e non sia possibile o sia particolarmente difficoltoso determinarne il preciso ammontare. Il giudice può ricorrere a tale criterio anche d’ufficio, e tale facoltà può esercitare il giudice di appello.
Il Fatto
La società ricorrente, che gestisce un’azienda con impianti di produzione a ciclo continuo e sessanta dipendenti, ha subito due interruzioni nell’erogazione dell’energia elettrica, avvenute senza preavviso. Ha dedotto di essere stata costretta a riavviare i macchinari e a rottamare la merce in corso di lavorazione, chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale.
Il Tribunale di Nocera Inferiore ha accolto la domanda, riconoscendo l’importo liquidato dal C.T.U. in primo grado. La Corte d’Appello di Salerno ha però riformato la sentenza, rigettando la domanda per difetto di prova del danno quale insieme delle conseguenze patrimoniali. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi, rispettivamente per travisamento della prova e per omesso esame di un fatto decisivo.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i due motivi, connessi. Quanto al primo, esclude la sussistenza del travisamento della prova alla stregua del principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 5792 del 2024: il travisamento del contenuto oggettivo della prova ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto. La ricorrente, pur invocando l’art. 115 cod. proc. civ., prospetta un vizio vertente sulla lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti.
Quanto al secondo motivo, la Corte rileva che la ricorrente ha indicato il fatto storico, il dato testuale ed extratestuale, il come e il quando della discussione processuale e la decisività, rispettando le previsioni dell’art. 366, comma primo, n. 6), cod. proc. civ., secondo il paradigma delle Sezioni Unite n. 8053/8054 del 2014. La Corte d’Appello ha escluso l’assolvimento dell’onere della prova sul rilievo che i testi avevano riferito dell’interruzione di energia ma non delle conseguenze dannose concrete.
La Corte ritiene che così argomentando la corte di merito abbia confuso la prova dell’an del danno, pacificamente sussistente per il prolungato fermo dell’attività aziendale, con la prova del quantum debeatur, incorrendo nell’omesso esame delle conseguenze del danno, da valutare alla stregua dell’art. 1226 cod. civ.
Il potere di valutazione equitativa del danno, richiamato dall’art. 2056 cod. civ., si innesta quando il danno patrimoniale è certo ma non è possibile raggiungere la medesima certezza sulla misura. Esso ha natura sussidiaria e non sostitutiva, non potendo sopperire alle carenze istruttorie delle parti. Presupposto indefettibile è l’esistenza di un danno risarcibile certo, non meramente eventuale o ipotetico. Il giudice può ricorrere al criterio anche d’ufficio, facoltà esercitabile pure dal giudice di appello, e non è consentita una decisione di non liquet quando il danno sia certo nella sua esistenza.
Nel caso concreto la Corte osserva che la ricorrente aveva allegato e provato l’evento di danno, specificando le poste reclamate per il fermo delle maestranze, la perdita di produzione e i costi di struttura. Non si tratta quindi di lacuna probatoria ascrivibile all’attrice, bensì di difficoltà di prova del danno nel suo preciso ammontare. La corte di merito avrebbe dovuto sopperirvi con la valutazione officiosa ex art. 1226 cod. civ., anche a prescindere dalla C.T.U., potendo motivatamente dissentire dalle conclusioni dell’ausiliario o disporne la rinnovazione ai sensi dell’art. 196 cod. proc. civ. Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione in relazione e rinvio alla Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione.
Nota della Redazione
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