Clausola a prima richiesta e senza eccezioni qualifica la garanzia come autonoma (Cass. civ. Sez. III n. 660 del 10.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione. All’accertamento della distinzione, in concreto, tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia è riservato il giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di interpretazione o per motivazione contraria a logica. La nullità parziale del contratto a valle attuativo dell’intesa anticoncorrenziale a monte, dichiarata illecita dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005, riguarda esclusivamente le fideiussioni omnibus e non si estende al contratto autonomo di garanzia. In presenza di clausola a prima richiesta, il rinvio all’art. 1957 cod. civ. va letto nel senso che il termine semestrale si osserva con mera richiesta stragiudiziale.
Il Fatto
Il ricorrente e altri avevano rilasciato una garanzia in favore di una società. Il creditore, ottenuto decreto ingiuntivo, ha agito per il pagamento. I garanti hanno proposto opposizione deducendo la nullità della fideiussione omnibus per contrarietà alla normativa antitrust.
Il Tribunale ha rigettato l’opposizione per tardività dell’allegazione dei fatti posti a base dell’eccezione di nullità. La Corte d’appello di Milano ha respinto il gravame, qualificando il contratto come contratto autonomo di garanzia e ravvisando la validità della garanzia. Alcuni garanti hanno proposto ricorso per cassazione; altri hanno depositato atti di rinuncia al ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i motivi concernenti la qualificazione del contratto. Richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 3947 del 2010, ribadisce che il contratto autonomo di garanzia, espressione dell’autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha funzione di indennizzo del creditore insoddisfatto, ponendosi in via del tutto indipendente rispetto all’obbligo primario; esso si caratterizza per l’assenza dell’accessorietà propria della fideiussione e per l’esclusione della facoltà del garante di opporre le eccezioni del debitore principale, in deroga all’art. 1945 cod. civ.
La Corte conferma che la clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia. Nel caso concreto, il giudice di merito ha accertato la presenza di tale clausola e ha esaminato tutte le ulteriori disposizioni contrattuali, la cui applicazione dei canoni ermeneutici ex artt. 1362 e ss. cod. civ. è ritenuta scevra da vizi.
Il Collegio ribadisce il limite del sindacato di legittimità: la distinzione tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia è riservata al giudice di merito, censurabile solo per violazione dei canoni interpretativi o per motivazione illogica. La ricostruzione delle parti è censurabile solo se l’interpretazione accolta non sia una delle possibili e plausibili, dovendosi escludere la mera contrapposizione tra la lettura del ricorrente e quella del giudice.
Quanto alla questione antitrust, la Corte osserva che la natura attribuita alla garanzia impone di ritenere infondato il motivo: le considerazioni del provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005 sono riferite alla sola fattispecie della fideiussione omnibus. La nullità parziale ex art. 2 legge n. 287/1990 e art. 101 TFUE, affermata dalle Sezioni Unite n. 41994 del 2021, resta circoscritta alle fideiussioni omnibus.
Sul art. 1957 cod. civ., la Corte conferma l’orientamento secondo cui, in una pattuizione a prima richiesta con applicazione del primo comma della norma, il termine semestrale si osserva con mera richiesta stragiudiziale e non con l’inizio dell’azione giurisdizionale. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese e al contributo unificato.
Nota della Redazione
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