Spese dell’inibitoria non liquidate: correzione d’ufficio non ammessa (Cass. civ. Sez. II n. 659 del 10.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La segnalazione con cui la parte deduca l’omessa pronuncia sulle spese di un precedente giudizio di legittimità non integra rituale istanza di correzione e non vincola il giudice all’attivazione del relativo procedimento. La correzione d’ufficio ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ. presuppone che l’errore sia riconoscibile dal tenore del provvedimento e che emerga una discrasia evidente tra motivazione e dispositivo. L’omessa liquidazione di un singolo capitolo di spese resta quindi insindacabile in sede correttiva quando non sia dato apprendere, dalla motivazione, che quel capitolo sia stato pretermesso dalla liquidazione onnicomprensiva effettuata.
Il Fatto
La controversia giunge all’attenzione della Corte su segnalazione di una società, che aveva proposto ricorso per la correzione dell’ordinanza n. 23400/2023 della medesima Sezione. Con quel provvedimento la Corte aveva rigettato il ricorso della resistente nei confronti della segnalante.
Nel corso del giudizio di legittimità la resistente aveva chiesto la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata; l’istanza era stata rigettata dalla Corte d’appello, che aveva rimesso alla sede di legittimità la liquidazione delle relative spese. La Corte, pur investita di esplicita richiesta nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ., aveva omesso di statuire. La società ha quindi segnalato l’omissione, ma successivamente ha depositato atto di rinuncia alla segnalazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto un profilo di ammissibilità. La rinuncia depositata dalla società non assume rilievo, trattandosi di mera segnalazione e non di rituale istanza notificata alla controparte. Il procedimento correttivo era stato attivato d’ufficio dal Presidente, sicché la sua sorte non dipende dalla volontà del segnalante.
Superato questo passaggio, il Collegio verifica se sussistano le condizioni per la correzione d’ufficio e le esclude su un duplice ordine di ragioni.
Sotto il primo profilo, non è dato apprendere dalla motivazione dell’ordinanza n. 23400/2023 che la liquidazione delle spese riguardanti la chiesta inibitoria dell’efficacia esecutiva non sia stata contemplata dalla liquidazione onnicomprensiva effettuata. Manca dunque la dimostrazione che vi sia stata una reale omissione.
Sotto il secondo profilo, anche a voler ammettere la pretermissione, non si tratterebbe di errore emendabile con la correzione, non emergendo una discrasia evidente tra motivazione e dispositivo. Il rimedio dell’art. 391-bis cod. proc. civ. non può essere impiegato per integrare il contenuto decisorio o per supplire a scelte liquidatorie opinabili.
Ne consegue la declaratoria di non luogo a provvedere, che chiude il procedimento senza alcuna modifica del provvedimento segnalato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 378 c.p.c. – Deposito di memorie). 173
- Art. 391-bis c.p.c. – Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione