Clausola di salvaguardia Inpdai a parità di condizioni nella pensione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13837 del 17.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La clausola di salvaguardia di cui all’art. 3, co. 4, d.lgs. n. 181/1997, applicabile alla quota di pensione calcolata secondo il regime sostitutivo dell’Inpdai, opera a parità di condizioni. Ne consegue che il giudizio comparativo tra il trattamento Inpdai e quello dell’assicurazione generale obbligatoria deve aver riguardo anche alla contribuzione versata, ai massimali e alle diverse retribuzioni pensionabili secondo i due regimi, e non soltanto all’anzianità e alla retribuzione. Chi invoca la clausola deve allegare gli elementi concreti necessari a sostenere il confronto a parità di condizioni: in difetto, il motivo di ricorso è infondato.
Il Fatto
Il ricorrente era stato assicurato per un primo periodo presso l’Inpdai e, successivamente, presso l’Inps fino al pensionamento. Egli chiedeva la riliquidazione della pensione di anzianità, sostenendo che il trattamento complessivo non potesse risultare inferiore a quello dovuto in base al regime dell’AGO.
La Corte d’appello di Milano, in riforma della pronuncia di primo grado, rigettava la domanda. Riteneva applicabile il principio del pro rata, con il regime sostitutivo Inpdai fino al 31.12.2002 e poi l’AGO, ma escludeva l’operatività della clausola di salvaguardia in favore dell’assicurato. Da qui il ricorso in Cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il quadro applicabile. Per la quota corrispondente alle anzianità contributive maturate presso l’Inpdai fino alla soppressione dell’ente, il calcolo della pensione deve tenere conto della clausola di salvaguardia dell’art. 3, co. 4, d.lgs. n. 181/1997, che già prima della soppressione escludeva un trattamento complessivo inferiore a quello dell’assicurazione generale obbligatoria.
La clausola, però, come recita la stessa norma, opera a parità di condizioni. La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui ciò implica un giudizio comparativo che deve considerare anche la contribuzione versata, non solo l’anzianità e la retribuzione, tenendo conto delle diverse retribuzioni pensionabili nei due regimi, ivi compresi i massimali, e delle diverse contribuzioni, inferiori nel settore riferibile all’Inpdai.
Su questo terreno il ricorso non offre alcun elemento utile. Il ricorrente non allega la prova concreta che il pro rata Inpdai, a parità di condizioni, fosse deteriore rispetto al trattamento Inps. Si limita a un’affermazione e non specifica i dati di fatto necessari ad argomentare il confronto secondo i parametri richiesti.
Il ricorrente produce due conteggi: il primo fondato sulla distinzione tra pro rata Inpdai e pro rata Inps, il secondo, più favorevole, basato sul solo regime Inps per l’intero periodo contributivo, come se il criterio del pro rata non si applicasse. Manca però l’indicazione dei criteri giuridici seguiti nella loro redazione e, in particolare, di come il secondo conteggio rispetti il giudizio a parità di condizioni imposto dalla norma.
Non risultando offerti gli elementi necessari per concludere che, applicata correttamente la clausola, il trattamento ricevuto fosse davvero deteriore rispetto a quello dovuto in forza del regime AGO, il ricorso è respinto. Le spese seguono la soccombenza e si dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.