La carente formazione interna trasforma l’apprendistato in lavoro subordinato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2991 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inadempimento degli obblighi formativi nel contratto di apprendistato determina la trasformazione del rapporto, sin dall’origine, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ove l’inadempimento presenti un’obiettiva rilevanza. Tale rilevanza si concretizza nella totale mancanza di formazione, teorica o pratica, ovvero in un’attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi del progetto formativo trasfuso nel contratto. In questa ultima ipotesi, la trasformazione postula la gravità dell’inosservanza degli obblighi formativi. La valutazione della gravità e dell’adeguatezza della formazione costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizi di illegittimità, non già per un diverso inquadramento dei dati probatori.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bologna, confermando la sentenza del Tribunale di Parma, aveva accertato l’obbligo della società di corrispondere all’INPS la somma di euro 27.010,30 (di cui euro 20.927,00 per contributi ed euro 6.083,30 per sanzioni ed accessori) a seguito del disconoscimento della genuinità del contratto di apprendistato stipulato con una lavoratrice. La società ricorrente ha impugnato la decisione, deducendo la violazione degli artt. 49 e 53 del d.lgs. n. 276/2003 e dell’art. 2697 cod. civ., nonché la nullità della sentenza per motivazione oscura e perplessa ex art. 132 cod. proc. civ..
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha disatteso i motivi di ricorso, ritenendoli infondati e, sotto un distinto profilo, inammissibili.
Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza consolidata di legittimità, secondo cui l’inadempimento degli obblighi formativi, quando obiettivamente rilevante perché consistente nella totale mancanza di formazione o in un’attività carente o inadeguata, comporta la conversione del contratto di apprendistato in un ordinario rapporto di lavoro subordinato. Ha precisato che, in quest’ultima ipotesi, è necessaria la gravità dell’inadempimento.
La Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata si fosse uniformata a tali principi, esponendo in modo lineare le ragioni della decisione. Il giudice d’appello aveva correttamente incentrato la ratio decidendi sulla grave inosservanza degli obblighi di formazione interna, valutando la discrasia tra l’attività formativa comprovata — risoltasi in un mero affiancamento alla persona più esperta — e le prescrizioni del progetto formativo. Tale divergenza, idonea a pregiudicare gli obiettivi formativi, ha legittimamente condotto al disconoscimento della genuinità del contratto di apprendistato.
Quanto al secondo motivo, la motivazione è stata ritenuta non oscura né perplessa, giacché il richiamo al pregresso rapporto di collaborazione costituiva solo un elemento di rincalzo di una valutazione più ampia basata sull’inadeguatezza della formazione interna. Le censure della ricorrente, mirando a sollecitare una diversa ricostruzione probatoria e a sovvertire l’apprezzamento sulla gravità dell’inottemperanza, sono state pertanto dichiarate inammissibili in quanto volte a un riesame del merito non consentito in sede di legittimità.
Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con condanna della società alla rifusione delle spese processuali e alla dichiarazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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