Blocco fondi trattamento accessorio e divieto di taglio lineare del 30% (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13179 del 14.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La cristallizzazione dell’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio al corrispondente importo dell’anno 2010 e la sua riduzione automatica in misura proporzionale alle cessazioni dal servizio, previste dall’art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010, non autorizzano il datore di lavoro pubblico a operare una riduzione percentuale uniforme del trattamento stesso. La riduzione del fondo contrattuale va attuata attraverso il ricalcolo delle risorse, depurate dalle quote riferibili al personale cessato, e non mediante un taglio lineare applicato alla retribuzione di posizione variabile dei dirigenti. La retribuzione di posizione, in quanto componente del trattamento economico accessorio, non può subire trattamenti peggiorativi rispetto a quanto spettante nel 2010, né in assenza della preventiva revisione della graduazione delle funzioni. La verifica del dare-avere tra le parti spetta al giudice ordinario, trattandosi di diritti soggettivi del dirigente.

Il Fatto

I lavoratori, dirigenti medici di primo livello di una azienda sanitaria locale, impugnavano davanti al Tribunale la nota con cui l’azienda aveva disposto la riduzione del 30% della remunerazione variabile aziendale, con recupero delle somme attraverso trattenute in busta paga. Deducevano la violazione della disciplina contrattuale che qualifica la retribuzione di posizione come componente del trattamento economico e contestavano l’erronea individuazione della base di calcolo, estesa all’intera consistenza dei fondi anziché alle sole voci destinate al trattamento accessorio.

Il giudice di primo grado accoglieva in parte la domanda, dichiarando l’illegittimità della decurtazione per la parte eccedente gli importi indicati per ciascuna annualità. La Corte d’Appello rigettava l’appello principale dell’azienda e accoglieva quello incidentale di due lavoratori, condannando l’azienda al pagamento delle somme trattenute. L’azienda ricorreva per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

I due motivi, trattati congiuntamente per connessione, sono fondati per quanto di ragione. La Corte individua tre questioni: oggetto e legittimità della cristallizzazione e riduzione delle risorse; modalità attuativa della riduzione proporzionale; ricaduta sui trattamenti economici accessori individuali.

La Corte ricorda che l’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 riserva alla contrattazione collettiva la definizione del trattamento economico fondamentale e accessorio, e che l’art. 40, comma 3-bis, nel testo modificato dal d.lgs. n. 75 del 2017, rafforza il legame tra retribuzione accessoria e performance. La retribuzione di posizione è componente del trattamento accessorio, composta di una parte fissa e di una variabile; la corresponsione della parte variabile presuppone la pesatura degli incarichi, altrimenti dovendosi corrispondere la sola quota minima invariabile.

L’art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010, richiamato integralmente, fissa un tetto alle risorse destinate al trattamento accessorio e ne prevede la riduzione automatica in proporzione alle cessazioni dal servizio. Si tratta di disposizioni inderogabili di finanza pubblica che prevalgono sulla diversa disciplina contrattuale. La riduzione del numero dei dirigenti in servizio impone di decurtare i fondi delle quote riferibili al personale cessato, poiché diversamente si avrebbe un aumento della consistenza delle risorse rispetto al 2010, in contrasto con la lettera e la finalità di risparmio della norma.

Da qui il principio centrale: per attuare la riduzione proporzionale, l’ammontare annuo delle risorse va suddiviso in ragione della graduazione esistente. Contrasta con la lettera della norma una riduzione operata mediante taglio percentuale uniforme, come quello del 30% applicato dall’azienda. Il trattamento economico complessivamente goduto non poteva aumentare, ma nemmeno essere riformato in peius. In mancanza di tempestiva applicazione della regola, l’operazione rideterminativa ex post deve seguire le dinamiche normative e contrattuali: ricalcolo dei fondi depurati dalle quote del personale cessato, calcolo di quanto spettante a ciascun medico, detrazione dal percepito e individuazione degli importi da restituire.

Il ricalcolo attiene al diritto soggettivo di ciascun medico a non subire riduzioni rispetto a quanto spettante nel 2010, e non esorbita dalla competenza del giudice ordinario, non richiedendo la rimozione di provvedimenti di macro-organizzazione. La revisione delle graduazioni, infine, incide solo sulle proporzioni di divisione dei fondi, non sul loro ammontare, e non può giustificare il taglio a forfait. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, con verifica contabile del dare-avere.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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