Clausola di sponsorizzazione nel servizio di tesoreria prorogato di fatto (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 161 del 12.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
La convenzione di tesoreria scaduta, proseguita di fatto dalle parti oltre il termine pattuito, si intende prorogata in via di mero fatto quando il comportamento concludente dell’ente locale e dell’agente contabile dimostri la comune volontà di mantenere il rapporto agli stessi patti e condizioni. Ne deriva che tutte le clausole contrattuali originarie restano vigenti, compresa quella che impone al tesoriere la sponsorizzazione annuale in favore dell’ente. Tuttavia, l’adempimento di tale obbligo presuppone che l’ente abbia richiesto l’iniziativa e ne abbia denunciato l’inadempimento: in assenza di domanda e di contestazione, e in presenza di dichiarazioni congiunte di definizione dei rapporti di dare e avere, l’ente deve ritenersi decaduto dall’esercizio della pretesa. Il conto giudiziale va pertanto dichiarato regolare e discaricato.

Il Fatto

La banca, agente contabile, ha svolto il servizio di tesoreria di un ente locale per gli esercizi 2018 e 2019 in regime di prosecuzione di una convenzione stipulata nel 2011 e scaduta nel 2014. Il magistrato designato, nelle relazioni di riscontro, ha evidenziato un solo profilo di criticità: il tesoriere non aveva corrisposto il contributo di sponsorizzazione previsto dalla convenzione, mentre tutti gli altri aspetti della gestione risultavano regolari.

Il giudice istruttore ha investito il Collegio della questione, nonostante una precedente osservazione sulla medesima fattispecie, data la peculiarità delle modalità di prosecuzione del rapporto. L’agente contabile si è costituito chiedendo che gli importi non fossero ritenuti dovuti, valorizzando la scadenza della convenzione, il ritardo dell’ente nell’espletamento delle gare e il carattere meramente eventuale del contributo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la convenzione è scaduta a fine 2014 ed è stata prorogata tecnicamente per il solo esercizio 2015. Tuttavia, dalla documentazione emerge che il rapporto è proseguito sino ai giudizi in esame: l’ente ha esperito più procedure concorsuali, andate deserte, e ha continuato ad avvalersi del servizio, mentre il tesoriere ha rifiutato la stipula della nuova convenzione approvata nel 2014.

Da tale comportamento le parti hanno tratto la comune volontà di mantenere il rapporto convenzionale originario. Il Collegio qualifica quindi la prosecuzione come proroga di fatto, agli stessi patti e condizioni dell’atto del 2011. La remunerazione del tesoriere, liquidata dall’ente secondo le clausole originarie, conferma l’adesione al modello contrattuale scaduto.

Ne segue che tutte le clausole convenzionali devono ritenersi vigenti per gli esercizi considerati, compresa quella di sponsorizzazione. Se così non fosse, osserva la Corte, il tesoriere non avrebbe potuto invocare il pagamento dei compensi previsti dagli artt. 15.5 e 25.1 della convenzione, regolarmente corrisposti dall’ente.

L’obbligo di sponsorizzazione, per come disciplinato dall’art. 25.2 della convenzione, presuppone però che l’ente richieda l’iniziativa da sostenere. Dagli atti non risulta alcuna richiesta, né alcuna denuncia dell’inadempimento. Al contrario, risultano versate le dichiarazioni congiunte attestanti la definizione di tutti i rapporti di dare e avere tra le parti dopo l’approvazione del conto del tesoriere.

Il Collegio ne deduce che l’ente non ha inteso avvalersi della clausola, pur essendo questa formalmente vigente. I conti giudiziali sono pertanto dichiarati regolari e discaricati. Nulla per le spese, ai sensi dell’art. 31 c.g.c..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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