Contributi agricoli, irretroattività delle prescrizioni forestali e dolo dal 2017 (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 166 del 26.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le prescrizioni di massima e di polizia forestale che vietino il pascolo e la concessione di fida pascolo in assenza di regolamento d’uso non si applicano ai contratti di affitto di fondi rustici già in essere alla data della loro entrata in vigore, ove difettino di una espressa disposizione di applicazione ai rapporti pendenti. Fuori dalla materia penale, la irretroattività è la regola e la retroattività l’eccezione, sicché l’atto normativo o provvedimentale che intenda travolgere un contratto esistente deve esplicitare tale efficacia. Ne consegue che i contributi agricoli percepiti in forza di un titolo contrattuale legittimo sono esenti da responsabilità erariale fino alla scadenza del contratto. Diversamente, la dichiarata disponibilità di terreni dei quali il Comune abbia comunicato il mancato rinnovo integra dolo, con conseguente obbligo di restituzione integrale dei benefici.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti ha citato il titolare di un’azienda zootecnica chiedendo la condanna al risarcimento di oltre quattrocentomila euro, a titolo di indebita percezione di contributi comunitari a valere sui Fondi FEAGA e FEASR per le annualità dal 2012 al 2018. Secondo l’accusa, il convenuto avrebbe attestato falsamente di avere in affitto terreni di proprietà comunale, dei quali non aveva la giuridica disponibilità, essendo il Comune privo di piano di assestamento forestale e di regolamento d’uso.
Il convenuto ha eccepito la prescrizione dell’azione erariale e, nel merito, ha invocato il contratto di affitto sottoscritto nel 2006, di durata decennale e tacitamente rinnovabile, sostenendo l’inapplicabilità retroattiva delle prescrizioni forestali regionali del 2008 ai rapporti già in essere.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta anzitutto l’eccezione di prescrizione. Ai sensi dell’art. 1, comma 4, della l. n. 20/1994, il diritto al risarcimento si prescrive in cinque anni dalla data del fatto dannoso ovvero, in caso di occultamento doloso, dalla data della scoperta. Il Collegio esclude il dolo fino al 21 dicembre 2016, data di scadenza del contratto, poiché fino ad allora il convenuto aveva la giuridica disponibilità dei terreni. I contributi percepiti nel 2017 e nel 2018, ma riferiti all’annata 2016 e a domande presentate nel giugno 2016, sono pertanto dichiarati prescritti.
Il passaggio centrale riguarda la sorte del contratto all’indomani delle prescrizioni del 2008. La Corte ricorda che l’irretroattività è predicato assoluto della sola legge penale; per gli atti normativi l’art. 11 delle preleggi pone la regola di non retroattività, derogabile solo esplicitamente. La giurisprudenza costituzionale richiamata (Corte cost. nn. 4/2024 e 77/2024) esige uno scrutinio rigoroso sulle leggi retroattive. Anche per il provvedimento amministrativo vale la medesima regola. Poiché le prescrizioni del 2008 tacciono sul punto, e quelle del 2011 contengono una norma transitoria che esclude l’applicazione ai rapporti in essere, la Corte ritiene che il contratto non sia stato travolto: fino alla campagna 2016 i contributi sono stati legittimamente percepiti.
Diverso è il ragionamento per le annate successive. A inizio 2017 il Comune aveva comunicato al convenuto il mancato rinnovo del contratto, con la nota che preannunciava le procedure di evidenza pubblica. Da ciò la Corte desume il dolo: il convenuto, consapevole della volontà del Comune, ha continuato a dichiarare la disponibilità dei terreni. Ne deriva l’integrale decadenza dai benefici, ai sensi dell’art. 60 del Regolamento CE n. 1306/2013 e dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000.
Sussistono il rapporto di servizio di fatto, la condotta illecita e il danno, pari a € 83.700,09 per le annualità 2017 e 2018, oltre rivalutazione e interessi legali. La domanda è quindi accolta parzialmente, con condanna del convenuto in favore dell’ARCEA.
Nota della Redazione
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