Aliquota art. 54 D.P.R. 1092/1973 e anzianità ultratrentennale: rigetto (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 116 del 29.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il trattamento pensionistico del personale militare che al 31 dicembre 1995 abbia maturato un’anzianità contributiva superiore a diciotto anni è liquidato, in regime transitorio, secondo il sistema retributivo ai sensi dell’art. 1, comma 13, legge n. 335/1995. L’aliquota di rendimento del 2,44% annuo invocata dal ricorrente non costituisce un coefficiente autonomo, ma la risultante della percentuale del 44% prevista dall’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973 per l’anzianità compresa tra quindici e venti anni di servizio utile. Oltre il ventesimo anno opera l’aumento dell’1,80% annuo, elevato al 3,60% per i sottufficiali e gli appuntati dell’Arma dei carabinieri ai sensi del comma 6 del medesimo articolo. Per l’ulteriore servizio utile successivo al 31 dicembre 1997 trova applicazione l’aliquota annua del 2%, in forza del combinato disposto dell’art. 8 d.lgs. n. 165/1997 e dell’art. 17, comma 1, legge n. 724/1994. La pretesa di applicare il coefficiente del 2,44% per ogni anno utile fino al 1995 è pertanto infondata.

Il Fatto

Il ricorrente, già appuntato scelto dell’Arma dei carabinieri, titolare di pensione liquidata con il sistema misto, ha chiesto l’accertamento del diritto al riconoscimento dell’aliquota del 2,44% annuo della base imponibile ex art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 per ogni anno utile di servizio fino al 31 dicembre 1995, con conseguente rideterminazione dell’intero trattamento pensionistico e condanna dell’INPS al ricalcolo e alla corresponsione delle differenze.

Secondo la prospettazione attorea, l’INPS avrebbe applicato illegittimamente l’art. 44 d.P.R. n. 1092/1973, cioè il coefficiente del 35% della base imponibile, in luogo del coefficiente del 44% in ragione del 2,44% per ogni anno utile, come interpretato dalla Corte dei conti, Sezioni Riunite n. 12/2021. L’istanza di riesame presentata all’Istituto era rimasta senza esito favorevole. L’INPS si è costituito eccependo l’infondatezza del ricorso e, in subordine, l’intervenuta prescrizione dei ratei non riscossi.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile ricostruisce il quadro normativo transitorio. La legge n. 335/1995 ha fatto salva la liquidazione della pensione secondo il sistema retributivo per i dipendenti che al 31 dicembre 1995 avessero maturato oltre diciotto anni di anzianità contributiva. Per gli altri è previsto il cd. sistema misto, con le quote anteriori calcolate secondo il retributivo previgente e quelle successive secondo il contributivo.

Dalla lettura del provvedimento di liquidazione emerge che il ricorrente, alla data del 31 dicembre 1995, aveva maturato un’anzianità di servizio utile superiore a quindici anni e inferiore a venti (nella specie 18 anni e 8 mesi). L’INPS ha quindi correttamente applicato l’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, che al comma 1 fissa al 44% della base pensionabile la pensione spettante al militare con anzianità tra quindici e venti anni di servizio utile.

La Corte chiarisce il meccanismo di calcolo. Al 31 dicembre 1997 il ricorrente aveva maturato un servizio utile di 21 anni e 18 giorni, al netto delle maggiorazioni. Su tale anzianità è stata applicata l’aliquota totale del 47,9%, data dalla somma del 44% per i primi venti anni e del 3,9% per il successivo anno e diciotto giorni, con l’aumento del 3,60% previsto dal comma 6 per i sottufficiali e gli appuntati dell’Arma.

Per l’ulteriore servizio utile maturato dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2011, il giudice esclude l’applicazione dell’art. 54 e afferma la vigenza dell’aliquota annua del 2%, in base al combinato disposto dell’art. 8 d.lgs. n. 165/1997 e dell’art. 17, comma 1, legge n. 724/1994, ferma restando l’eventuale più bassa aliquota prevista. La pretesa attorea di estendere il coefficiente del 2,44% a tutto il periodo anteriore al 1995 è dunque respinta: il trattamento è stato calcolato con il sistema retributivo fino al 31 dicembre 2011 e l’aliquota di rendimento è stata correttamente applicata, sino al 31 dicembre 1997, ai sensi dell’art. 54.

Il ricorso è pertanto infondato e viene respinto. La regolazione delle spese legali segue la soccombenza, con condanna del ricorrente alla refusione in favore dell’INPS nell’importo di € 400,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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