Art. 15.

Art. 15.

Revoca dell'atto costitutivo della fondazione

L'atto di fondazione puo' essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l'attivita' dell'opera da lui disposta.

La facolta' di revoca non si trasmette agli eredi.

Libro I — Delle persone e della famiglia