Giudiziale riconoscimento filiazione per nascita da maternità surrogata (Cass. civ. n. 5656/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rifiuto dell’ufficiale di stato civile di trascrivere un atto di nascita estero, in quanto contrario ai principi di ordine pubblico internazionale per essere stato formato a seguito di gestazione per sostituzione, dà luogo a una controversia sullo status filiationis, che può essere fatta valere indifferentemente mediante l’azione di riconoscimento dell’efficacia dell’atto ex art. 65 l. n. 218/1995 ovvero mediante l’opposizione al rifiuto ex art. 96 d.P.R. n. 396/2000, restando in entrambi i casi l’oggetto del giudizio ancorato alla verifica della contrarietà all’ordine pubblico internazionale. L’adozione in casi particolari ex art. 44, lett. d), l. n. 184/1983, anche dopo gli interventi della Corte costituzionale (sent. n. 79/2022) e delle Sezioni Unite (sent. n. 38162/2022), presenta profili di inadeguatezza strutturale, in quanto l’iniziativa è rimessa esclusivamente all’adottante e non consente al minore, in caso di sopravvenuto dissenso o impossibilità, di ottenere la costituzione dello status nei confronti del genitore d’intenzione. Il modello normativo del riconoscimento dei figli nati da rapporto incestuoso, previsto dagli artt. 251 e 278 c.c., fondato su un rigoroso accertamento giudiziale dell’interesse del figlio, può costituire il paradigma adeguato per contemperare il diritto del minore alla bigenitorialità con la contrarietà ai principi di ordine pubblico internazionale della gestazione per altri.
Il Fatto
Una coppia eterosessuale unita in matrimonio ha chiesto la trascrizione dell’atto di nascita del figlio, nato in Ucraina a seguito di gestazione per sostituzione (GPA), nella quale il padre ricorrente aveva fornito il gamete maschile e la madre portatrice aveva portato a termine la gravidanza. L’ufficiale di stato civile aveva negato la trascrizione per contrarietà della GPA ai principi di ordine pubblico. Il Tribunale e la Corte d’appello di Bari hanno rigettato il ricorso, riqualificando l’opposizione al rifiuto dell’ufficiale di stato civile come domanda di riconoscimento dell’efficacia dell’atto estero, e hanno ritenuto che la GPA fosse contraria all’ordine pubblico internazionale, con la conseguenza che la tutela del minore poteva essere assicurata solo mediante l’adozione in casi particolari ex art. 44, lett. d), l. n. 184/1983.
Avverso la decisione di appello, la coppia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la nullità del provvedimento per avere la Corte d’appello esteso il sindacato giurisdizionale oltre i limiti della domanda, nonché la violazione del principio di ordine pubblico internazionale per non avere adeguatamente valutato l’interesse preminente del minore alla bigenitorialità e alla continuità relazionale.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha ritenuto che i primi due motivi di ricorso, relativi alla riqualificazione della domanda e alla legittimità del sindacato sull’ordine pubblico, fossero infondati, osservando che il rifiuto dell’ufficiale di stato civile riguarda esclusivamente l’effetto impeditivo alla trascrizione costituito dalla contrarietà ai principi di ordine pubblico, sicché oggetto del giudizio è la legittimità di tale rifiuto, qualunque sia il percorso processuale prescelto (opposizione ex art. 96 ovvero azione di riconoscimento dell’efficacia ex art. 65 l. n. 218/1995). Il giudizio è sempre ascrivibile a una controversia sullo status filiationis e la riqualificazione della domanda non preclude il pieno dispiegamento del diritto di difesa.
Quanto al terzo e quarto motivo, relativi all’adeguatezza del modello adottivo e alla necessità di un bilanciamento che tenga conto dell’interesse preminente del minore, la Corte ha ritenuto di rimettere la questione alle Sezioni Unite, ravvisando una questione di massima di particolare importanza. Ha osservato che l’adozione in casi particolari, pur se ampliata dalla giurisprudenza, presenta profili di inadeguatezza strutturale, in quanto l’iniziativa è rimessa esclusivamente all’adottante, il minore non può rivendicare la costituzione del rapporto genitoriale e, in caso di sopravvenuto dissenso o impossibilità del genitore intenzionale, rimane privo di tutela. Ha richiamato le pronunce della Corte costituzionale (nn. 33/2021 e 68/2025) e delle Sezioni Unite (n. 38162/2022) che hanno evidenziato tali criticità, e ha rilevato che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 68/2025, ha affermato il principio dell’unicità dello stato di figlio, che trova applicazione anche ai minori nati da gestazione per altri, e ha indicato come paradigma di bilanciamento il modello normativo relativo al riconoscimento dei figli nati da rapporto incestuoso (artt. 251 e 278 c.c.), fondato su un rigoroso accertamento giudiziale dell’interesse del figlio, sollecitabile anche direttamente dal minore. La Corte ha quindi rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, al fine di stabilire se l’adozione in casi particolari possa ancora costituire la sede di bilanciamento adeguata ai principi costituzionali e sovranazionali, ovvero se sia necessario riconoscere al giudice il potere di costituire lo status filiationis previo accertamento in concreto dell’interesse del minore.
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