Art. 41.
Responsabilita' dei componenti. Rappresentanza in giudizio
Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalita' giuridica, i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse.
Il comitato puo' stare in giudizio nella persona del presidente.
Libro I — Delle persone e della famiglia