Art. 41.

Art. 41.

Responsabilita' dei componenti. Rappresentanza in giudizio

Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalita' giuridica, i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse.

Il comitato puo' stare in giudizio nella persona del presidente.

Libro I — Delle persone e della famiglia