Controricorso tardivo, inammissibile anche la memoria difensiva (Cass. civ. Sez. III n. 5609 del 03.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel regime dell’art. 370 cod. proc. civ. come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022 e applicabile ratione temporis, il controricorso deve essere depositato entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso, non essendo più prevista la sua notificazione alla controparte. La notifica tempestiva alla controparte non supplisce al deposito tardivo, che rende il controricorso inammissibile, travolgendo per conseguenza anche la successiva memoria difensiva. La legittimazione attiva dell’ente per espressioni diffamatorie riferite alla persona del sindaco non può essere affermata o negata in cassazione sulla base di un presupposto di fatto non riscontrato in sentenza. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. è deducibile solo se il giudice di merito applica in modo erroneo la regola di giudizio, non se si limita a una diversa valutazione delle prove.
Il Fatto
Il Comune convenne in giudizio il controricorrente per il risarcimento dei danni cagionati da espressioni diffamatorie rese, in articoli di stampa e volantini, nei confronti dell’amministrazione e della persona del sindaco. In primo grado la domanda fu accolta; la Corte d’appello di Bologna, in riforma, la rigettò ritenendo non provata la riconducibilità delle frasi al convenuto e non legittimata l’azione dell’ente quanto alle dichiarazioni riferite al sindaco.
Avverso tale sentenza il Comune propose ricorso per cassazione con due motivi, resistito dal controricorrente. La trattazione fu fissata in adunanza camerale.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale, la Corte ha rilevato l’inammissibilità del controricorso, depositato oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso. Decisiva è l’applicazione, ratione temporis, del nuovo testo dell’art. 370 cod. proc. civ., che non prevede più la notifica del controricorso ma solo il suo deposito nel termine. Irrilevante, dunque, la notifica tempestiva alla controparte. Conclusione confermata dal richiamo alle Sezioni Unite n. 7170 del 2024.
Nel merito, il primo motivo è stato dichiarato inammissibile. La censura sulla legittimazione attiva dell’ente muoveva dal presupposto che le espressioni fossero riferite allo svolgimento di attività istituzionale del sindaco, ma l’accertamento di fatto della sentenza descrive le frasi come allusive a profili personali, senza alcun riferimento concreto a compiti istituzionali.
La censura si risolveva quindi in una sollecitazione a una rivalutazione del materiale istruttorio, estranea al giudizio di legittimità. La contestuale doglianza di motivazione apparente è stata giudicata generica, perché non si confronta con la motivazione effettivamente addotta, che evidenzia la ragione fattuale della esclusa legittimazione. Il giudice d’appello, del resto, non è tenuto a confutare una per una le argomentazioni, essendo sufficiente che indichi gli elementi posti a fondamento del convincimento.
Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile. La mancanza di prova circa la riconducibilità delle frasi al controricorrente non è stata affermata per la negata efficacia probatoria delle copie, quanto all’esito della valutazione del loro contenuto: di qui l’inammissibilità delle censure sulla violazione dell’art. 2719 cod. civ. e degli artt. 3 e 5 legge n. 47 del 1948, nonché del denunciato travisamento di prova.
La dedotta violazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ. è stata ritenuta estranea ai paradigmi elaborati dalla giurisprudenza, richiamata con le Sezioni Unite n. 16598 del 2016 e con l’ordinanza delle Sezioni Unite n. 20867 del 2020. Quanto all’art. 41 cod. civ., la questione introduceva un tema implicante accertamenti di fatto non trattati nel merito, senza che il ricorrente ne avesse indicato la sede processuale, secondo il consolidato indirizzo richiamato. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
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