Art. 1190.
Pagamento al creditore incapace
Il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo non libera il debitore, se questi non prova che cio' che fu pagato e' stato rivolto a vantaggio dell'incapace.
Libro IV — Delle obbligazioni
Art. 1190.
Pagamento al creditore incapace
Il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo non libera il debitore, se questi non prova che cio' che fu pagato e' stato rivolto a vantaggio dell'incapace.
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