Art. 1205.
Surrogazione parziale
Se il pagamento e' parziale, il terzo surrogato e il creditore concorrono nei confronti del debitore in proporzione di quanto e' loro dovuto, salvo patto contrario.
Libro IV — Delle obbligazioni
Art. 1205.
Surrogazione parziale
Se il pagamento e' parziale, il terzo surrogato e il creditore concorrono nei confronti del debitore in proporzione di quanto e' loro dovuto, salvo patto contrario.
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