Art. 1296.
Scelta del creditore per il pagamento
Il debitore ha la scelta di pagare all'uno o all'altro dei creditori in solido, quando non e' stato prevenuto da uno di essi con domanda giudiziale.
Libro IV — Delle obbligazioni
Art. 1296.
Scelta del creditore per il pagamento
Il debitore ha la scelta di pagare all'uno o all'altro dei creditori in solido, quando non e' stato prevenuto da uno di essi con domanda giudiziale.
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