Spese di lite e patrocinio a spese dello Stato nella parte plurisoggettiva (Cass. civ. Sez. III n. 32204 del 10.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Quando una parte processuale è composta da più soggetti e solo alcuni di essi sono ammessi al patrocinio a spese dello Stato con il ministero dello stesso difensore nominato in forza di tale ammissione, la condanna alle spese va pronunciata a favore dello Stato per la quota riferibile al patrocinato. La regola della divisibilità tra i vari soggetti che costituiscono la parte, destinata a operare nei loro rapporti interni ai sensi dell’art. 1298 cod. civ., prevale in deroga alla norma dell’art. 1296 cod. civ. in forza del carattere imperativo dell’art. 133 d.P.R. 115/2002. Il soccombente non può dunque pagare l’intero importo a uno qualsiasi dei vincitori, ma deve versare allo Stato patrocinante la quota del patrocinato. Nella liquidazione, l’unitarietà della posizione processuale impone la riduzione fino al 30 per cento del compenso per assistenza di un solo soggetto, da applicare prima dell’incremento per il numero dei difesi.

Il Fatto

Un Comune locatore intima sfratto per morosità alla conduttrice di un immobile a uso ristorazione e ai suoi soci illimitatamente responsabili. Il Tribunale dichiara la risoluzione del contratto per fatto e colpa della conduttrice e condanna la stessa e i due soci a pagare i canoni scaduti, con somma ridotta per uno di essi.

La Corte d’appello rigetta l’impugnazione del Comune, confermando che il rapporto è regolato dal contratto originario e non dal canone indicato in una delibera di giunta mai formalizzata, e ritiene corretto il ricorso officioso alla compensazione impropria. Il Comune ricorre per cassazione con otto motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina i motivi in ordine. Le prime censure processuali si rivelano inammissibili o infondate: il vizio di ultrapetizione ricorre solo quando il giudice altera gli elementi obiettivi dell’azione, non quando ricostruisce i fatti o applica una norma diversa da quella invocata. Nella specie l’allegazione del controcredito proveniva dalla conduttrice, che aveva contestato la quantificazione della morosità, sicché il rilievo officioso della compensazione impropria tra crediti derivanti dallo stesso rapporto non esce dal perimetro dispositivo delle parti.

Sul piano probatorio, la Corte territoriale non ha elevato a fatto pacifico il pagamento dei canoni, ma ha utilizzato un argomento di prova tratto dal comportamento del Comune, che aveva allegato il mancato pagamento solo dal 2001. L’art. 115 cod. proc. civ. è quindi evocato senza pertinenza. Quanto alle presunzioni, in presenza di un principio di prova per iscritto valutabile ai sensi degli artt. 2724, comma primo, n. 1, e 2726 cod. civ., non opera il divieto di presunzioni semplici dell’art. 2729, secondo comma, cod. civ.

La Corte dichiara inammissibile il motivo sulla pretesa contraddittorietà della motivazione: le due proposizioni richiamate riguardano l’una la misura del canone, l’altra i conteggi su di essa calcolati. Il ricorrente, evocando brani di atti processuali senza ricomporre il contenuto effettivo del motivo di appello, viola l’onere di specificità dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ.

Nel merito, l’unico motivo accolto riguarda la liquidazione degli onorari. La Corte d’appello, pur avendo riconosciuto l’unitarietà delle posizioni dei difesi, ha omesso la riduzione prevista dall’art. 4, comma quarto, d.m. n. 55/2014 prima dell’aumento per il numero delle parti. Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte cassa sul punto e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, comma secondo, cod. proc. civ., liquida le spese di appello nel nuovo importo, compensando quelle di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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