Art. 1449.

Art. 1449.

Prescrizione

L'azione di rescissione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto; ma se il fatto costituisce reato, si applica l'ultimo comma dell'art. 2947.

La rescindibilita' del contratto non puo' essere opposta in via di eccezione quando l'azione e' prescritta.

Libro IV — Delle obbligazioni